lunedì 14 ottobre 2013

Avellino. Percepisce illegalmente 500mila euro di fondi europei: imprenditore nei guai

Beni per 500mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Cosenza ad un imprenditore, M.E., 49 anni, di Avellino, indagato per il reato di riciclaggio.

Le indagini, condotte dalla Procura di Castrovillari, hanno avuto inizio dopo la segnalazione dell'autorità svizzera circa un conto corrente presso la filiale di una banca a Zurigo, con la somma di 530 mila euro, riconducibile a fondi comunitari percepiti indebitamente dall'imprenditore per una attività a Morano Calabro.

venerdì 11 ottobre 2013

La Provincia vince in ricorso sul Piano Urbanistico (Ptcp)

La Provincia di Avellino la spunta sui comuni di Ariano Irpino, di Montecalvo Irpino di Zungoli, di Montaguto, di Savignano Irpino, di Carife, di Villanova del Battista e di Greci che avevano presentato ricorso al TAR di Salerno per l'annullamento ella delibera della giunta provinciale n. 184/12 recante l'adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale.


La sentenza era attesa da tempo e costituiva un importante tassello per mettere in discussione il lavoro svolto dall'assessorato all'urbanistica, all'epoca della delibera, condotto dall'Arch. Petracca, segretario provinciale dell'UDC.


I giudici amministrativi del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), Luigi Antonio Esposito, Nicola Durante e Anna Maria Verlengia, con una sentenza pubblicata il 9 ottobre 2013, hanno rigettato il ricorso dei comuni non riconoscendo fondate le motivazione addotte. Infatti per gli estensori della sentenza la consultazione degli enti locali ai fini della condivisione del preliminare di strumento urbanistico, prevista dall’art. 7 del regolamento regionale n. 5/2011, è stata assicurata, dalla Provincia di Avellino, mediante le conferenze territoriali indette in epoca antecedente all’emanazione della delibera di giunta 15.5.2012 n. 65, di approvazione del documento preliminare del PCTP.

Inoltre, ogni doglianza sul punto, dicono i giudici amministrativi, andava tempestivamente mossa avverso la menzionata delibera n. 65/2012, la cui impugnativa risulta eseguita solo col ricorso, notificato il 29.3.2013 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell’atto;

Anche sul mancato coinvolgimento dei comuni ricorrenti nel procedimento di VAS, la norma invocata (ossia, l’art. 2, comma 3, del DPGR n. 17/2009) si limita a prescrivere che l’autorità procedente “tiene conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate”, senza disporre l’obbligo di preventiva consultazione degli enti che tali valutazioni abbiano in concreto operato.

Sulla scelta della scala di rappresentazione 1:25.000 e non le orto-foto in scala 1:10.000 è stato ritenuto espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per ragioni di manifesta irragionevolezza o per travisamento dei fatti.

In merito alla dedotta incompetenza del PTCP a normare, in senso difforme rispetto ai PUC vigenti, gli aspetti edilizi delle aree agricole, va segnalata, in via preliminare, l’assenza di una lesione immediata e concreta in capo ai comuni ricorrenti, posto che, avuto riguardo alla specifica funzione del piano provinciale, le misure di salvaguardia introdotte con l’adozione del PTCP sono destinate ad operare in relazione alla formazione dei nuovi PUC e non in relazione al rilascio di titoli edilizi in conformità ai PUC vigenti. Insomma una sconfitta su tutti i fronti per gli enti locali che conferma, invece, l'operato della Provincia di Avellino.

giovedì 10 ottobre 2013

Truffa ai risparmiatori irpini ma continua a fare il promoter?



Famiglie intere sul lastrico o comunque private di tutti i loro risparmi. Professionisti, impiegati e operai truffati per migliaia di euro. Si sta svolgendo da tempo il processo che vede imputato Roberto Sarti.


Si tratta del promotore finanziario di Altavilla Irpina arrestato il 10 novembre del 2010 dalla Guardia di finanza di Avellino al termine di un’intensa attività d’indagine coordinata dal sostituto procuratore Maria Luisa Buono.
Una grossa operazione da parte degli uomini delle fiamme gialle che riuscirono a scoprire un giro di affari importante. Una serie di raggiri a discapito di ignari investitori che avevano affidato i loro soldi nelle mani del promoter e non ne avevano avuto più traccia.

Nel procedimento a carico di Sarti ben 40 persone si sono costituite parte civile. Del resto, in base a quanto accertato dalla guardia di finanza, il 49enne altavillese sarebbe riuscito a raccogliere risparmi, per poi sparire, per oltre 4 milioni di euro.
L’uomo, che dal luglio 2005 non sarebbe più iscritto all’albo dei promotori finanziari previsto dalla legge, agli inizi aveva effettivamente corrisposto lauti interessi ai primi investitori ma solo ed unicamente allo scopo di diffondere sempre più l’idea di un facile guadagno e potersi così creare un nome nell’ambiente.

Nel luglio 2009, poi, il meccanismo di frode ha cominciato a scricchiolare ed i primi risparmiatori hanno deciso di rivolgersi alle Fiamme Gialle e di denunciare il caso.
Lo stesso Sarti, poi, potrebbe essere coinvolto anche in un altro filone d’indagine. Quello che vede sul banco degli imputati un altro promoter arrestato a Roma nel corso di una vasta operazione antiriciclaggio e noto a molti risparmiatori anche della provincia di Avellino, in quanto aveva un ufficio in Corso Europa gestito proprio con Roberto Sarti. 
Ma secondo voi oggi Sarti potrebbe ancora svolgere quest'attività? In un paese normale pare di no ma se consultate questo link: http://www.informazione-aziende.it/Azienda_SARTI-ROBERTO-ALTAVILLA-IRPINA-AVELLINO pare che invece l'attività sia ancora in corso.Possibile? In verità le autorità dovrebbero verificare per evitare che una persona accusata di gravi fatti possa ancora esercitare tale mestiere.Sarti è inserito anche in un altra vicenda molto scabrosa quella del fallimento della società IBS Forex di Como in cui vi erano inseriti altri soggetti noti al Sarti e all'ambiente altavillese ed irpino come Sandro Tiso ed altri.
 

Quell'adell'IBS fu una truffa ai danni di 1.385 investitori privati e di migliaia di cittadini che ignoravano quanto le amministrazioni pubbliche stessero facendo con le proprie tasse. Il crac della comasca Ibs Forex, piccola società di intermediazione finanziaria attiva fino a un anno fa soprattutto sul mercato delle valute, vede tra i principali protagonisti alcuni enti italiani. C’è laRegione Puglia, la Provincia di Milano, quella di Monza e soprattutto quella di Palermo, principale investitore della Ibs con un patrimonio perso di 15 milioni di euro, un quarto del buco totale.

Iniziata ad agosto del 2009, l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Como e dal sostituto procuratore lariano, Massimo Astori, ha portato all’arresto di sette persone. A finire in carcere su disposizione del gip, Nicoletta Cremona, sono stati Graziano Campagna, fondatore della società,Gianluca Priano, ultimo presidente del consiglio di amministrazione, Sandro Tiso, direttore generale. Arresti domiciliari per Tiziano Colombo, primo presidente del consiglio di amministrazione, e per i tre membri del collegio sindacale: Antonio Schiavo, Pasquale Tiziano Perrina, Carmine Pompeo Antonelli. Casualità: tutti e tre i “controllori” provengono da Ariano Irpino, il paese natale del creatore della Ibs, Graziano Campagna. Per i sette arrestati le accuse sono di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata.

L’indagine inizia quando la Provincia di Palermo, decisa a disinvestire una parte dei 30 milioni affidati a Ibs, si vede respingere la richiesta. I soldi nelle casse della società non ci sono più e “il giocattolo inizia a rompersi”, hanno detto le Fiamme Gialle. Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, i risparmiatori versavano quasi tutti i soldi sui conti della Invest Banca (tra i cui soci ci sono vari istituti di credito locali). Da qui Ibs li prelevava per investirli in valute, appoggiandosi soprattutto sulla danese Saxo Bank. L’iniziale successo del sistema era garantito da due caratteristiche: i lauti rendimenti promessi agli investitori, e i falsi report che mostravano il successo delle strategie attuate da Ibs. Fattori che per un certo periodo di tempo hanno portato i clienti a non ritirare l’investimento. Anzi: ad aumentare il capitale. Tutto questo fino all’agosto di un anno fa. A quel punto la piramide si sgretola pezzo per pezzo: i risparmiatori iniziano a chiedere di smobilizzare i soldi ma questi non ci sono più. Spariti, così come Campagna e soci.

Resta un quesito: perché investitori pubblici come la Provincia di Palermo, con tanto di assessore al Bilancio e staff di tecnici specializzati, avevano deciso di scommettere 30 milioni di euro (di cui 15 andati in fumo) in una società neonata come la Ibs Forex, fondata e amministrata da personaggi dal curriculum non proprio finanziario? Campagna aveva infatti alle spalle due società chiuse per cessata attività: una dedicata alle “ricreazione”, l’altra alle “creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie, organizzazioni di spettacoli, restauro e conservazione di opere d’arte, scavi archeologici”. Il direttore generale Tiso si occupava invece di “formazione comportamentale”. Di certo i due erano accomunati da qualcosa che con la finanza ha spesso a che fare: la residenza in Svizzera. Al momento dell’apertura dell’indagine Campagna gestiva una finanziaria a Lugano, la Citysuisse, e promuoveva un fondo di investimento, l’Fxglobalstrategy, con base a Nassau.

Proprio sui paradisi fiscali potrebbe concentrasi l’attenzione degli inquirenti, intenzionati ad indagare sui capitali rimborsati prima del crack ad alcuni clienti considerati vicini agli amministratori della Provincia di Palermo. Insomma, si vuole capire se i soldi dei contribuenti siciliani siano stati dati alla Ibs per avere in cambio qualche regalo personale. Il responsabile degli investimenti eraAntonino Caruso, direttore generale dell’ente provinciale guidato allora da Francesco Musotto(Mpa), assolto nel ’98 per insufficienza di prove dall’accusa di aver ospitato a casa l’allora latitante mafioso Leoluca Bagarella. Subito dopo l’apertura dell’indagine sulla Ibs, Caruso si dimise. Spiegò che gli investimenti erano stati realizzati in autonomia su mandato dell’allora presidente Musotto.

Di certo la Provincia di Palermo ha creduto fin da subito nelle capacità della Ibs. Nel novembre 2006, a circa un anno dalla creazione della società, Caruso mise in mano a Campagna i primi soldi pubblici: 1,5 milioni. A inizio 2008, sebbene nelle casse della società risultassero solo 350 mila euro, l’investimento era già arrivato a 29,5 milioni. Poi i rubinetti si chiudono, perché a giugno dello stesso anno Musotto lascia la presidenza dell’ente al neo eletto Giovanni Avati. Ma ormai è troppo tardi per recuperare i soldi dei cittadini. 
Sulla Vicenda è intervenuta anche una sentenza della corte dei conti siciliana che qui riportiamo integralmente:

sentenza n.11/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA SICILIA


composta dai magistrati:
dott. SALVATORE CILIA Presidente
dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Consigliere
dott. SALVATORE CULTRERA Consigliere
dott. PINO ZINGALE Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi d’appello in materia di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell’art. 335 del c.p.c., iscritti ai nn. 4099 e 4131 del registro di segreteria, promossi da:
Caruso Antonino (c.f. CRSNNN55S08E366F), nato ad Ispica (RG) l’8.11.1955, residente a Palermo, in via La Farina, n.11, difeso dall’avv. Giuseppe Cozzo (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Villa Heloise, n.21, Palermo);
Califano Giuseppe (c.f. CLFGPP60A24Z614A), nato a Caracas (Venezuela) il 24.1.1960, residente a Bagheria (PA), in via Gen. Diaz, n.95, difeso dall’avv. Giovanni Immordino (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via della Libertà, n.171, Palermo);
Rotolo Antonino (c.f. RTLNNN54S08E541Q), nato a Lercara Friddi (PA) l’8.11.1954, residente a Vicari (PA), in contrada Portella delle Femmine, difeso dall’avv. Agatino Cariola (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via G. Carnazza, n.51, Catania);
Dalleo Gloria Giuseppa (c.f. DLLGRG58S55A958I), nata a Bompietro (PA) il 15.11.1958, ivi residente in via Chiusa Alvani, n.35, difesa dall’avv. Agatino Cariola (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via G. Carnazza, n.51, Catania);
avverso la Procura Regionale e la Procura Generale della Corte dei Conti;
per la riforma della sentenza n. 221/2012, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 25.1.2012;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2012 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott. Giovanni Coppola e gli avvocati: Giuseppe Cozzo per Caruso Antonino; Giovanni Immordino per Califano Giuseppe; Agatino Cariola per Rotolo Antonino e Dalleo Gloria Giuseppa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la Procura della Corte dei Conti per la Regione Siciliana esercitava l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di:
Caruso Antonino, nella sua qualità di Direttore Generale della Provincia Regionale di Palermo;
Califano Giuseppe, Rotolo Antonino e Dalleo Gloria Giuseppa, nelle loro qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Ente Locale;
chiedendone la condanna a risarcire il danno patrimoniale, quantificato in complessivi € 29.528.783,72 (da maggiorarsi degli accessori e delle spese processuali), da essi ingiustamente cagionato alla predetta Amministrazione.
Il P.M. evidenziava, altresì, che, tenuto conto dell’incidenza causale sulla produzione del danno, ritenuta ascrivibile ai comportamenti dei singoli convenuti, l’onere risarcitorio fosse da ripartirsi:
nella misura del 90% a carico del Caruso (per € 26.575.905,35);
nella restante misura del 10% (€ 2.952.878,37), a sua volta da suddividersi in tre quote di eguale ammontare (per € 984.292,79 ciascuna), a carico del Califano, del Rotolo e della Dalleo.
* * * * *
Per quanto riguarda la genesi dell’ingente danno erariale e la sua imputabilità ai soggetti convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa, la Procura regionale riferiva quanto segue.
In attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n.174/4/C del 19.12.2003 e n.181/2/C del 27.12.2003, la Provincia Regionale di Palermo stipulò due prestiti obbligazionari, ammontanti, rispettivamente, ad € 16.987.000,00 e ad € 15.160.000,00, con la finalità di provvedere, da un lato, al pagamento dei corrispettivi dovuti alle ditte appaltatrici di alcune opere pubbliche in fase d’esecuzione e, dall’altro lato, di approntare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di altri lavori, già previsti nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” ma non ancora appaltati.
Considerato che i capitali acquisiti tramite tali prestiti obbligazionari non erano soggetti al regime di “tesoreria unica”, la Giunta Provinciale, con la deliberazione n.122/32 del 6.5.2004, reputò opportuno conferire a Caruso Antonino (che, all’epoca, era preposto alla Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale dell’Ente ed era reputato dirigente particolarmente esperto in materia di gestioni finanziarie) l’incarico di provvedere al loro temporaneo investimento, con facoltà di:
individuare gli strumenti finanziari, di breve o brevissima durata, più opportuni e l’entità delle somme da impiegare di volta in volta (previa commisurazione della redditività degli investimenti ritenuti ragionevolmente eseguibili rispetto a quella ritraibile da operazioni similari che si sarebbero potute effettuare tramite il Tesoriere provinciale, dovendosi, però, sempre tener ben presente la circostanza che si trattava di fondi destinati al pagamento, in tempi relativamente brevi, dei corrispettivi dovuti per opere pubbliche già in fase d’esecuzione o di prossima realizzazione);
scegliere l’intermediario finanziario più affidabile e stipulare con il medesimo le condizioni contrattuali più convenienti per l’Amministrazione.
La Giunta Provinciale stabilì, altresì, espressamente che l’obiettivo essenziale ed inderogabile che il Caruso doveva perseguire in ogni caso era quello di preservare l’integrità dei capitali pubblici affidati temporaneamente alle sue cure.
In sostanza, l’Amministrazione intendeva, da un lato, far fruttare i capitali provenienti dai prestiti obbligazionari (onde ricavare ulteriore liquidità, in modo d’ammortizzare, almeno in parte, i rilevanti costi dell’indebitamento assunto) e, da un altro lato, di non esporre a rischi i medesimi capitali nonché d’averne sempre la disponibilità in tempi brevi, considerate le peculiari finalità cui erano destinati.
Con determinazione n.36 del 7.6.2004 il Caruso specificò i criteri da seguire per la più ponderata individuazione degli operatori bancari, che avrebbero dovuto concretamente gestire l’ingente liquidità di pertinenza dell’Amministrazione.
In data 18.2.2005 il Caruso fu nominato Direttore Generale della Provincia di Palermo, conservando “ad interim”, sino al 5.9.2005 (quando venne all’uopo designato il dott. Massimo Bonomo), anche le funzioni di preposto alla Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale.
Con determinazione n.11/A.P. del 30.1.2006 il Presidente della Provincia (Francesco Musotto) affidò al Caruso il “coordinamento di tutte le operazioni di finanza straordinaria” (con attribuzione anche dei correlativi “poteri di firma”) nonchè la “gestione operativa” delle relative attività (e ciò ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale).
In pratica, a partire dal 30.1.2006:
al direttore generale Caruso (anche se non era più preposto alla Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale) competeva un’ampia autonomia decisionale, organizzativa ed esecutiva in materia di operazioni di finanza straordinaria (ferma restando, ovviamente, l’osservanza da parte sua delle direttive e dei limiti che erano stati, a suo tempo, fissati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n.122/32 del 6.5.2004);
a sua volta, il ruolo svolto, nell’ambito di tali specifiche attività, dalla Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale (alla quale era preposto il dott. Massimo Bonomo, che era subentrato al Caruso dal 5.9.2005) veniva a configurarsi sostanzialmente come attuativo delle decisioni strategiche che venivano assunte e delle direttive operative che venivano impartite dal direttore generale Caruso.
Nel febbraio 2006 il Caruso modificò in senso meno restrittivo i criteri, da lui stesso specificati nella determinazione n.36 del 7.6.2004, per l’individuazione degli intermediari finanziari cui affidare, di volta in volta, la concreta gestione dei capitali di pertinenza della Provincia.
Per un periodo abbastanza lungo (circa due anni), il Caruso, avvalendosi dell’opera di noti e solidi Istituti di Credito (Unicredit, Ras Banca, Credito Siciliano, Xelion Banca), investì quote dei capitali provenienti dai prestiti obbligazionari in: “operazioni di pronti contro termine”, “obbligazioni a breve termine”, “gestioni patrimoniali a rischio controllato” ecc., che non comportarono alcun pericolo per l’integrità dei medesimi capitali e consentirono di conseguire, sia pur modesti, margini di redditività.
Successivamente, il Caruso ritenne di dover mutare le prudenti linee d’investimento sino ad allora seguite e, pertanto, stipulò per conto della Provincia:
in data 10.10.2006 il contratto n.260530/01105, avente per oggetto “gestione in cambi”, con la “IBS Forex s.p.a.”, piccolo intermediario finanziario con sede unica in Como, che, essendo iscritto dal 7.12.2005 nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.L.vo n.385/1993, era operativo da pochissimi mesi nei settori degli investimenti mediante compravendita di valute estere e degli strumenti finanziari negoziati sul “Forex” (mercato interbancario dei cambi);
in data 9.11.2006 il contratto di conto corrente n.10609592 con la “Invest Banca s.p.a.”, piccolo operatore bancario con sede in Roma (ov’era anche in funzione il suo unico sportello) ed un “ufficio clienti” ubicato in Empoli.
La finalità del predetto contratto di conto corrente bancario (in cui si prevedeva un vincolo d’indisponibilità, a carico della Provincia, in ordine alle somme ivi accreditate) era quella di consentire la piena operatività della IBS Forex, la quale veniva così espressamente autorizzata ad impartire direttamente alla Invest Banca gli ordini inerenti qualsiasi tipo di movimentazione (addebiti, accrediti, prelievi ecc.) dei fondi che sarebbero stati ivi depositati dall’Ente Locale.
Nello stipulare con la IBS Forex il contratto denominato “gestione in cambi” del 10.10.2006, il Caruso:
scelse la linea di gestione denominata “Privilege”, la quale prevedeva una “strike performance” (ossia un “obiettivo sperato di redditività” degli investimenti eseguiti mediante compravendita di valute sul mercato interbancario dei cambi) pari al 15%;
autorizzò la IBS ad operare con una “leva finanziaria flessibile” (cosiddetta “leverage”) sino a 50 (in pratica, al fine d’amplificare il risultato dell’investimento, la ditta aveva incondizionata facoltà di negoziare valute sul mercato dei cambi sino ad un multiplo massimo delle somme conferite dalla Provincia, pari a 50);
accettò le clausole secondo cui: il risultato economico differenziale delle compravendite di valute avrebbe potuto determinare anche l’erosione dei capitali conferiti dalla Provincia; la IBS, a sua volta, era autorizzata a rivalersi sulle somme conferite dall’Ente Pubblico, nel caso in cui “la gestione periodica si fosse conclusa con un saldo algebrico negativo”.
Nel medesimo contratto venivano concordate dal Caruso anche numerose e piuttosto onerose “commissioni” spettanti alla IBS Forex (in particolare: una “commissione di gestione trimestrale”, pari all’1,80% della “consistenza media”; una “commissione di transazione” pari allo 0,01%; una “commissione di performance”, pari al 40% delle plusvalenze eventualmente ottenute, ove eccedenti la misura della “strike performance”).
In data 22.8.2007 il Caruso stipulò con la medesima ditta il contratto n.260906/01105, in cui vennero sostanzialmente confermate le condizioni già in vigore e vennero, altresì, previste a carico della Provincia ed in favore della IBS: una “commissione d’ingresso” pari all’1% delle somme investite; una più onerosa “commissione di transazione”, pari allo 0,02% di ogni operazione in cambi, “a pronti”, eseguita.
Nel primo periodo di vigenza del rapporto contrattuale così instaurato il Caruso affidò in gestione alla IBS Forex soltanto la somma di € 1.500.000,00.
Successivamente, i conferimenti disposti dal Caruso in favore di tale ditta (mediante accreditamenti eseguiti sul conto corrente aperto presso la Invest Banca) divennero sempre più frequenti.
In particolare, nel periodo intercorrente tra l’aprile del 2007 ed il marzo del 2008, furono accreditate sul conto corrente in questione (e, quindi, date in gestione all’intermediario finanziario) le seguenti somme:
€ 4.000.000,00, in data 17.4.2007;
€ 7.200.000,00, in data 29.8.2007;
€ 2.390.000,00, in data 28.1.2008;
€ 200.000,00, in data 30.1.2008;
€ 6.284.000,00, in data 4.2.2008;
€ 4.812.350,93, in data 7.2.2008;
€ 2.830.415,62, in data 7.2.2008;
€ 50.500,00, in data 12.2.2008;
€ 228.000,00, in data 22.2.2008;
€ 48.377,00, in data 5.3.2008;
per un totale di € 28.043.643,55 (che si aggiungevano all’importo di € 1.500.000,00, già conferito nel 2006).
In data 30.4.2009 il Caruso chiese alla IBS Forex la restituzione di una quota, pari a 12.500.000,00 €, del capitale complessivamente conferito dalla Provincia (ammontante ad € 29.543.643,55).
Non ottenendo alcun riscontro, il Carusò inviò alla ditta ulteriori intimazioni in date 25.6, 31.7 e 5.8.2009, richiedendo, invano, la restituzione di tutto il capitale di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale.
Di lì a poco, però, gli eventi ebbero una brusca evoluzione, ancor più pregiudizievole per gli interessi dell’Amministrazione.
Infatti:
con sentenza del Tribunale di Como n.79/2009 del 22.10.2009, la IBS Forex s.p.a. venne dichiarata fallita;
con decreto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 9.11.2009, la medesima ditta venne cancellata dall’elenco generale degli intermediari finanziari;
nel frattempo, la Procura della Repubblica di Como avviò indagini a carico di vari amministratori e revisori della IBS Forex, imputati dei reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, falso in bilancio, in danno di varie centinaia di clienti.
Inoltre, dai riscontri eseguiti sul conto corrente aperto dalla Provincia di Palermo presso la Invest Banca (dal quale la IBS aveva attinto i fondi per l’effettuazione delle operazioni d’investimento commissionate dal Caruso) emerse l’esistenza di un saldo attivo ammontante a soli 14.859,83 €, e ciò a fronte dell’ingentissimo capitale di € 29.543.643,55, che era stato ivi versato, il quale risultava, quindi, essersi quasi integralmente dissolto.
Su tale vicenda vennero avviate inchieste anche in sede amministrativa, affidate ad apposite Commissioni di esperti, designate, rispettivamente, dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, le quali ravvisarono la sussistenza di gravi anomalie e negligenze, imputabili a pubblici funzionari (con particolare riferimento al direttore generale Caruso ed, in minor misura, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente), foriere dell’enorme danno erariale (v. le dettagliate relazioni redatte dai professori universitari Alberto Stagno D’Alcontres, Salvatore Raimondi e Giuseppe Frisella).
* * * * *
Sulla base del materiale istruttorio acquisito, la Procura Regionale della Corte dei Conti individuava gravi profili di responsabilità amministrativa, innanzitutto, a carico del Caruso.
In primo luogo, il P.M. contestava al Caruso negligenze ed imprudenze inescusabili nella fase d’individuazione dell’intermediario finanziario, al quale (abbandonando le prudenti linee d’investimento da lui seguite, sino al settembre 2006, avvalendosi di noti e solidi Istituti di credito) egli aveva deciso d’affidare, senz’alcuna plausibile giustificazione (non potendo certamente ritenersi tale quella d’essersi attenuto alle indicazioni fornitegli da un “broker” palermitano, tale Nicolò Xerra), la gestione dei capitali acquisiti dalla Provincia mediante la stipula dei prestiti obbligazionari.
In particolare, oltre ad aver disatteso la normativa contenuta nel D.L.vo n.163/2006 (recante il “Codice dei contratti pubblici”), la quale esigeva l’effettuazione, quanto meno, di un’accurata valutazione comparativa dei requisiti posseduti da almeno cinque soggetti concorrenti, il Caruso aveva scelto la “IBS Forex s.p.a.” in maniera assai incauta, considerato che si trattava di una ditta:
praticamente sconosciuta, in quanto iscritta da pochissimi mesi nell’elenco generale degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 del D.L.vo n.385/1993;
priva, pertanto, di qualsiasi attendibile “merito creditizio”, ossia di concrete, comprovate ed affidabili referenze nel settore degli investimenti finanziari e valutari;
dotata di un capitale sociale assolutamente esiguo (appena 120.000,00 €).
D’altro canto, operando in tale delicato contesto (in cui venivano ad essere coinvolti ingenti capitali appartenenti ad una P.A.), il Caruso aveva del tutto ignorato anche le fondamentali indicazioni dettate dal decreto ministeriale n.389 dell’1.12.2003 (recante il “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Territoriali”), secondo cui, onde tutelare adeguatamente gli interessi pubblici, gli Enti Locali avrebbero dovuto scegliere gli intermediari finanziari di cui avvalersi soltanto tra i soggetti contraddistinti da un adeguato “merito creditizio”, certificato da “agenzie di rating di livello internazionale”.
In sostanza, secondo il P.M., già l’affidamento in gestione ad un operatore finanziario, come la IBS Forex, privo di concreta e provata affidabilità (tanto più che, come successivamente accertato, tra i suoi soci figuravano vari soggetti condannati penalmente per reati di natura finanziaria, per truffa ecc.), di una somma notevolissima (quasi 30.000.000,00 di €), appartenente ad un Ente Pubblico (la Provincia di Palermo) e, per di più, destinata al finanziamento di opere pubbliche d’imminente realizzazione, denotava una scarsissima cura, da parte del Caruso, degli interessi dell’Amministrazione d’appartenenza nonché una notevole imprudenza.
In secondo luogo, la Procura contestava al Caruso l’aver stipulato con la Invest Banca e con la IBS Forex contratti che contenevano numerose clausole, che risultavano “ictu oculi” notevolmente pregiudizievoli per l’Amministrazione.
In particolare, la previsione, nell’ambito del contratto di conto corrente bancario, di un vincolo, a carico della Provincia, d’indisponibilità assoluta delle somme versate presso l’Istituto di credito (al fine di consentire, di converso, un’incondizionata operatività gestionale alla IBS Forex) nonchè la mancata attivazione del servizio di “Home Banking Informativo” (che la Invest Banca avrebbe dovuto fornire, ove il Caruso l’avesse richiesto) erano fattori che rendevano oggettivamente assai difficoltosa qualsiasi eventuale iniziativa dell’Ente Pubblico finalizzata alla tutela dei capitali conferiti.
Inoltre, la stessa tipologia degli investimenti concordata dal Caruso con la IBS Forex (ossia la linea di gestione denominata “Privilege”, la quale: prevedeva un “obiettivo sperato di redditività”, mediante la compravendita di valute sul mercato interbancario dei cambi, pari al 15%; autorizzava la IBS ad operare con una “leva finanziaria flessibile” sino ad un multiplo, pari a 50, del capitale conferito dall’Amministrazione) era oggettivamente assai rischiosa e, quindi, palesemente in contrasto con l’obiettivo imprescindibile, che era stato prefissato al Caruso dalla Giunta Provinciale, di preservare in ogni caso l’integrità dei capitali affidati alle sue cure.
Nella medesima ottica, il P.M. sottolineava che nei contratti stipulati dal Caruso con la IBS:
non v’era alcuna clausola che contemplasse una garanzia d’incremento, anche minimo, del capitale conferito od almeno di conservazione del relativo valore;
era (incomprensibilmente) previsto un obbligo, a carico della IBS Forex, d’avvisare l’Amministrazione Provinciale del verificarsi di minusvalenze soltanto nell’ipotesi in cui l’erosione dei capitali investiti fosse stata addirittura superiore al 50% del loro ammontare;
veniva prefigurato un sistema di monitoraggio, da parte della Provincia, dell’andamento degli investimenti, che appariva assai lacunoso, consistendo nella mera facoltà d’accesso (che venne poi preclusa dalla IBS nel corso dell’anno 2008, senza che il Caruso eccepisse alcunchè) ad una piattaforma informatica gestita dallo stesso intermediario nonchè nell’invio di rendicontazioni periodiche, che risultavano particolarmente generiche, prive di dati oggettivamente verificabili e, quindi, scarsamente attendibili.
D’altronde, nel documento informativo allegato al secondo contratto, ossia quello stipulato dal Caruso il 22.8.2007, si prevedeva espressamente che la IBS Forex avrebbe potuto compiere sia operazioni di “gestione in cambi” (ossia effettuare direttamente compravendite di valute estere) sia operazioni di “intermediazione in cambi” (avvalersi, cioè, nelle compravendite dell’ausilio di altre strutture creditizie o parabancarie, anche estere, sul cui operato le possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione provinciale erano del tutto aleatorie).
In pratica, concordando le predette clausole, palesemente in contrasto non solo con elementari e razionali criteri di buona amministrazione e prudenza ma anche con le direttive espressamente impartitegli dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n.122/32 del 6.5.2004, il Caruso veniva ad esporre i capitali della Provincia a gravi ed agevolmente prevedibili rischi (tanto più che, pur essendo a conoscenza del fatto che la IBS Forex effettuava sovente operazioni di “intermediazione in cambi”, ossia si avvaleva di altre istituzioni creditizie e parabancarie, anche estere, egli non si curò mai di fornire congrue e dettagliate istruzioni alla IBS, onde evitare iniziative spregiudicate).
La Procura evidenziava infine la circostanza che, nonostante dagli estratti conto trasmessi dalla Invest Banca (presso la quale era aperto il conto corrente sul quale il Caruso provvedeva a versare i capitali e dal quale la IBS Forex attingeva le somme oggetto delle operazioni d’investimento) emergessero:
da un lato, accreditamenti di plusvalenze, da parte della IBS, di ammontare irrisorio;
da un altro lato, il sistematico superamento di “limiti di marginatura” ragionevolmente compatibili con forme d’investimento funzionali alle esigenze finanziarie di una P.A. nonché una progressiva riduzione del saldo attivo disponibile (sino al suo sostanziale azzeramento);
il Caruso non aveva mai assunto alcuna iniziativa, sino all’aprile del 2009, né per ottenere chiarimenti da parte dell’intermediario finanziario su tali anomale ed inquietanti circostanze né per interrompere gli investimenti né per tentare di recuperare tempestivamente, almeno in parte, l’ingentissima somma che aveva (scriteriatamente) affidato in gestione alla IBS Forex.
In conclusione, secondo il P.M., il comportamento assolutamente negligente ed imprudente tenuto dal Caruso in tutte le fasi della vicenda sopra descritta era inequivocabilmente alla base dell’enorme danno patrimoniale subito dalla Provincia di Palermo, la quale aveva perduto, in maniera presumibilmente irreversibile (considerato anche il sopravvenuto fallimento della IBS Forex), la disponibilità dei capitali acquisiti tramite i prestiti obbligazionari e destinati al finanziamento di opere pubbliche.
Ad avviso della Procura, erano peraltro ravvisabili rilevanti profili di responsabilità anche a carico di Rotolo Antonino, Dalleo Gloria Giuseppa e Califano Giuseppe, nelle loro qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Locale.
In particolare, i medesimi avevano svolto in maniera piuttosto superficiale i loro compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria della Provincia di Palermo, incorrendo in inescusabili violazioni delle prescrizioni contenute nell’art. 239 del D.L.vo n.267/2000.
Infatti, ove i revisori avessero eseguito in maniera diligente ed approfondita le verifiche periodiche sulla contabilità, sui movimenti finanziari e soprattutto sulla consistenza dei valori dell’Ente, essi:
avrebbero potuto agevolmente rilevare che le operazioni di finanza straordinaria poste in essere dal Caruso tramite la IBS Forex presentavano molteplici anomalie e comportavano notevoli rischi per l’integrità dei capitali investiti;
avrebbero, quindi, potuto segnalare tempestivamente tali problematiche agli Organi competenti, affinchè venissero adottate le iniziative finalizzate all’interruzione delle rie attività d’investimento o, comunque, all’attenuazione dei loro effetti nocivi.
La Procura evidenziava, infine, che l’autonoma e preponderante incidenza causale sul determinismo del danno erariale, che risultava ascrivibile ai comportamenti gravemente colposi tenuti dal Caruso e dai revisori contabili, non poteva ritenersi minimamente scalfita dalla circostanza che alla perdita dei capitali appartenenti alla Provincia potessero eventualmente aver contribuito anche condotte illecite degli amministratori e gestori della IBS Forex (nei cui confronti erano state avviate indagini penali).
Infatti, ove il Caruso avesse agito in maniera diligente e prudente nonchè in osservanza dei doveri correlati ai compiti che gli erano stati assegnati dalla Giunta Provinciale, i capitali di pertinenza dell’Ente Locale non sarebbero mai stati affidati in gestione ad una ditta priva di comprovato “merito creditizio”, di solidità, di serietà e d’intrinseca affidabilità e neppure sarebbero stati destinati ad investimenti che apparivano “ictu oculi” particolarmente rischiosi e, comunque, incompatibili con le esigenze e le finalità di una Pubblica Amministrazione.
Ugualmente, la diligente e tempestiva osservanza dei proprii doveri istituzionali da parte dei revisori contabili avrebbe potuto consentire di limitare gli effetti nocivi per le finanze pubbliche scaturenti dalle spregiudicate operazioni di finanza straordinaria in questione.
* * * * *
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Con la sentenza n.221/2012, pubblicata il 25.1.2012, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, accogliendo le richieste formulate dalla Procura nell’atto di citazione, ha condannato:
Caruso Antonino, nella sua qualità di direttore generale della Provincia Regionale di Palermo;
Califano Giuseppe, Rotolo Antonino e Dalleo Gloria Giuseppa, nelle loro qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Ente Locale;
a risarcire il danno patrimoniale cagionato alla predetta Amministrazione.
In particolare, l’onere risarcitorio (ammontante complessivamente ad € 29.528.783,72) è stato ripartito nelle seguenti misure:
€ 26.575.905,35, a carico del Caruso;
€ 984.292,79, a carico del Califano;
€ 984.292,79, a carico del Rotolo;
€ 984.292,79, a carico della Dalleo.
Il Giudice di primo grado ha altresì disposto che la somma posta a carico di ciascuno dei soggetti condannati fosse maggiorata:
della rivalutazione monetaria, calcolata con decorrenza dal 30.4.2009 e sino alla data di pubblicazione della sentenza (25.1.2012);
degli interessi legali, computati sull’importo così rivalutato, con decorrenza dalla ditta di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo del credito erariale;
delle spese processuali.
Preliminarmente, il Giudice di primo grado:
ha dichiarato l’infondatezza delle eccezioni d’inammissibilità dell’atto di citazione, che erano state sollevate dal Rotolo e dalla Dalleo in relazione a presunte carenze od irregolarità dell’invito a dedurre loro notificato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti;
ha respinto la richiesta avanzata dal Caruso, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a chiamare in garanzia la società assicuratrice “Lloyd’s of London” (con cui egli aveva stipulato una polizza per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità per danno erariale), osservando che, in base alla consolidata giurisprudenza, esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione in ordine ai profili inerenti il rapporto di garanzia intercorrente tra il soggetto citato in giudizio per responsabilità amministrativa e la società assicuratrice, cognizione che appartiene esclusivamente alla sfera giurisdizionale del Giudice Ordinario.
Nel merito, la Sezione di primo grado ha osservato che, in base alla prospettazione della Procura, l’oggetto essenziale del giudizio risulta costituito dalla verifica della giuridica fondatezza dell’azione di responsabilità amministrativa, proposta nei confronti del direttore generale della Provincia Regionale di Palermo (Caruso Antonino) e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Locale (Rotolo Antonino, Dalleo Gloria Giuseppa e Califano Giuseppe) per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall’Amministrazione, a causa di operazioni di finanza straordinaria, che erano state impostate, gestite nonchè monitorate in maniera gravemente superficiale, imprudente e negligente.
A tal proposito, il Giudice di primo grado, nell’affrontare la problematica relativa all’individuazione della sussistenza e della consistenza del danno erariale, ha evidenziato che:
risulta oggettivamente provato che, a fronte degli ingenti capitali (provenienti da prestiti obbligazionari e destinati al finanziamento di opere pubbliche) ammontanti complessivamente a circa 30.000.000,00 di €, che erano stati investiti dal Caruso, per conto della Provincia, tramite la IBS Forex s.p.a., è residuata l’irrisoria somma di € 14.859,83 (rinvenuta sul conto corrente aperto presso la Invest Banca);
in pratica, come sottolineato dal P.M., s’è verificato un quasi totale “dissolvimento” dei capitali investiti dal Caruso per conto della Provincia, circostanza alla quale è poi venuta ad aggiungersi quella del fallimento della IBS Forex, che ha reso estremamente aleatoria qualsiasi “chance” di recupero del denaro pubblico.
Conseguentemente, il nocumento patrimoniale oggettivamente subito dalla Provincia di Palermo deve ritenersi:
certo, in quanto l’Amministrazione ha perduto ogni disponibilità della quasi totalità dei capitali, la cui gestione (che avrebbe dovuto essere oculata e prudente) aveva affidato al Caruso;
concreto, come dimostrato dal modestissimo saldo attivo del conto corrente bancario, sul quale il denaro pubblico era stato versato dal Caruso affinchè fosse investito dalla IBS Forex;
attuale, in quanto la perdita della disponibilità della quasi totalità dei capitali persiste ormai a distanza di vari anni e nonostante i tentativi di recupero esperiti dall’Amministrazione.
Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha affermato che non risulta assolutamente condivisibile la tesi del Caruso, secondo cui:
la dichiarazione di fallimento della IBS Forex non consentirebbe di ritenere irrimediabile la perdita dei capitali di pertinenza della Provincia, non potendo farsi discendere automaticamente dalla conclamata insolvenza della predetta ditta anche l’incapienza del suo patrimonio sociale;
non si tratterebbe, quindi, di una “passività attuale” per l’Amministrazione, dovendosi attendere l’esito della procedura fallimentare attivata a carico della ditta, nell’ambito della quale la Provincia ha, nel frattempo, insinuato il proprio credito (che ha provveduto, altresì, a contabilizzare in bilancio come “credito in incaglio”);
conseguentemente, non sussisterebbe il presupposto essenziale (ossia un effettivo, attuale ed irreversibile danno erariale) legittimante l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei funzionari pubblici implicati nella vicenda.
Infatti, secondo il Giudice di primo grado:
la denominazione di “credito in incaglio” (che, nel linguaggio tecnico, costituisce la qualificazione convenzionale di una “posta attiva deteriorata”, ossia caratterizzata da una “situazione di temporanea difficoltà di realizzazione del credito vantato nei riguardi di un soggetto debitore, in ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni”) mal si attaglia alla fattispecie in esame, nella quale si è, in realtà, in presenza di una “posta attiva deteriorata”, vantata da una P.A. verso una controparte privata (la IBS Forex s.p.a.), ormai versante in una situazione di conclamata ed irreversibile “decozione”, come tale destinata a perdurare nel tempo, con conseguenziale estrema aleatorietà di qualsiasi realistica “chance” di recupero del credito erariale;
pertanto, il fatto che nel bilancio della Provincia vi sia stata iscrizione come “credito in incaglio” della somma di circa € 30.000.000,00 (di cui l’Amministrazione ha oggettivamente perduto qualsiasi disponibilità, con effetti tuttora perduranti) non esclude affatto la sussistenza di un danno patrimoniale concreto ed attuale, come tale suscettibile di dar luogo all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici funzionari, ai quali risultano imputabili comportamenti di “mala gestio” e/o di negligente vigilanza sull’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche;
nella medesima ottica, nessuna significativa refluenza in ordine all’ammissibilità ed alla procedibilità dell’azione di responsabilità amministrativa, di competenza del P.M. contabile, può attribuirsi al fatto che la P.A. si sia insinuata nella procedura fallimentare attivata a carico della IBS Forex;
quindi, persistendo tuttora il mancato reintegro del capitale di cui l’Amministrazione ha perduto ogni disponibilità, risulta giuridicamente ammissibile che l’azione di responsabilità amministrativa (promossa nei confronti dei funzionari pubblici, che con il loro comportamento gravemente colposo hanno contribuito in maniera determinante al verificarsi della fattispecie dannosa) e la procedura fallimentare (attivata a carico della ditta insolvente) possano proseguire ciascuna il loro corso su “binari paralleli” ed anche eventualmente “a velocità differenti”, costituendo esigenza ineludibile ed indilazionabile quella di garantire la piena ed incondizionata tutela degli interessi finanziari pubblici ingiustamente lesi;
in sostanza, i meccanismi giuridici che, in una fattispecie di tal genere, sono legittimamente utilizzabili, a vari livelli, a favore dell’Erario non possono considerarsi in rapporto di reciproca esclusione ma risultano tra loro complementari;
l’azione di responsabilità amministrativa in esame, quindi, potrebbe essere giudicata inammissibile oppure improcedibile soltanto nelle ipotesi in cui il danno erariale fosse integralmente venuto meno (rispettivamente, in epoca anteriore o successiva alla proposizione della domanda risarcitoria da parte del P.M. contabile), circostanze che non risultano essersi verificate nella vicenda oggetto del giudizio.
A sostegno di tali argomentazioni il Giudice di primo grado ha fatto riferimento anche all’orientamento giurisprudenziale recentemente manifestato da questa Sezione d’Appello nelle sentenze nn. 139 e 145 del 2011.
Dopo aver ravvisato la sussistenza di un danno erariale avente i connotati della “certezza”, della “concretezza” e della “attualità” ed aver dichiarata ammissibile nonchè procedibile l’azione risarcitoria esperita dalla Procura regionale, il Giudice di primo grado ha evidenziato che, ai fini del configurarsi della responsabilità amministrativa a carico dei vari soggetti convenuti in giudizio, non viene ad assumere alcuna significativa rilevanza il fatto che il nocumento patrimoniale subito dalla Provincia (costituito dalla perdita di qualsiasi disponibilità dei capitali acquisiti tramite i prestiti obbligazionari, che risultano essersi quasi integralmente dissolti) sia scaturito dal pessimo risultato finanziario degli investimenti commissionati dal Caruso alla IBS Forex oppure da fraudolente appropriazioni e distrazioni, compiute dai gestori della ditta, dei capitali loro dati in gestione dal Caruso oppure, ancora, dall’azione combinata di entrambi tali fattori.
Infatti, secondo la condivisibile impostazione dell’atto di citazione formulato dal P.M., la “conditio sine qua non” del verificarsi dell’ingente danno erariale dev’essere ravvisata, in ogni caso (contrariamente a quanto sostenuto dal Caruso), nelle gravi anomalie insite nella “complessiva architettura” delle operazioni di finanza straordinaria, che erano state congegnate in maniera imprudente e scriteriata dal Caruso e sull’andamento delle quali il Collegio dei Revisori dei Conti non aveva adeguatamente vigilato.
Pertanto, non si configura alcuna necessità di attendere gli sviluppi del procedimento penale pendente a carico degli amministratori della IBS Forex, onde verificare con quali modalità erano stati investiti i capitali conferiti dalla Provincia.
Passando all’analisi dei profili di responsabilità ascrivibili ai singoli convenuti, il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, esaminato la posizione del Caruso, evidenziando quanto segue.
Risulta inequivocabilmente provato che al Caruso era stato affidato in maniera continuativa il compito di gestire gli ingenti capitali, che erano stati acquisiti dalla Provincia di Palermo mediante le emissioni dei prestiti obbligazionari autorizzate dal Consiglio Provinciale nel dicembre 2003.
Ciò era avvenuto:
dapprima (quando il Caruso era ancora preposto alla Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale dell’Ente Locale) mediante la deliberazione della Giunta Provinciale n.122/32 del 6.5.2004;
successivamente (quando il medesimo Caruso era già stato nominato Direttore Generale) mediante la determinazione del Presidente della Provincia (Francesco Musotto) n.11 del 30.1.2006, le cui statuizioni erano poi state sostanzialmente confermate dal nuovo Presidente (Giovanni Avanti) con determinazione del 29.8.2008.
In particolare, per effetto delle predette determinazioni del 30.1.2006 e del 29.8.2008, competevano al direttore generale Caruso sia il “coordinamento di tutte le operazioni di finanza straordinaria” (con correlativi “poteri di firma”) sia la “gestione operativa” delle relative attività (e ciò ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale).
In pratica, in tale peculiare contesto:
il Caruso, da un lato, era dotato di ampi poteri decisionali e gestionali in materia di finanza straordinaria, avendo piena facoltà d’individuare gli strumenti finanziari più convenienti per l’Amministrazione e l’entità delle somme da impiegare di volta in volta nonché di scegliere l’intermediario finanziario più affidabile; da un altro lato, egli era tenuto a perseguire, in ogni caso, l’obiettivo essenziale di preservare l’integrità dei capitali (destinati alla realizzazione di opere pubbliche “in itinere”) affidati temporaneamente alle sue cure;
a partire dal 30.1.2006, il ruolo svolto, nell’ambito delle attività di finanza straordinaria, dalla Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale (alla quale era preposto il dott. Massimo Bonomo, subentrato al Caruso dal 5.9.2005) veniva a configurarsi sostanzialmente come attuativo delle decisioni strategiche che venivano assunte e delle direttive che venivano, di volta in volta, impartite dal direttore generale Caruso.
Ciò precisato, il Giudice di primo grado ha evidenziato che, nell’espletamento dei compiti assegnatigli, il Caruso ha tenuto comportamenti connotati da grave negligenza, da notevole imprudenza, da ingiustificata inosservanza delle direttive che gli erano state impartite nonché da palese incoerenza.
In tale ottica, il Giudice di primo grado ha sottolineato che il Caruso, con propria determinazione n.36 del 7.6.2004, aveva enunziato i criteri ai quali intendeva attenersi per la “corretta e migliore individuazione degli intermediari bancari, cui affidare la gestione dei capitali non soggetti al regime di tesoreria unica”, stabilendo che dovevano assumere fondamentale rilevanza:
l’affidabilità finanziaria dell’Istituto di credito;
la sua comprovata capacità tecnica in materia di gestioni patrimoniali;
la messa a disposizione dell’Amministrazione di una pluralità di strumenti finanziari razionalmente utilizzabili;
l’esistenza di “track records” noti e consolidati, relativi ai risultati degli strumenti finanziari proposti;
il maggior contenimento possibile dei costi di gestione;
la garanzia di rendimenti minimi scaturenti dalle operazioni d’investimento eseguibili;
la possibilità di recedere dall’investimento, ove necessario, prima della scadenza programmata.
Tali criteri, indubbiamente ispirati a prudenza ed oculatezza, erano stati sostanzialmente applicati dal Caruso per un periodo abbastanza lungo (circa due anni), durante il quale egli, avvalendosi dell’opera di noti e solidi Istituti di Credito (Unicredit, Ras Banca, Credito Siciliano, Xelion Banca), aveva investito quote dei capitali provenienti dai prestiti obbligazionari in: “operazioni di pronti contro termine”, “obbligazioni a breve termine”, “gestioni patrimoniali a rischio controllato” ecc., che non avevano comportato alcun pericolo per l’integrità dei capitali ed avevano consentito di conseguire, sia pur modesti, margini di redditività.
I medesimi criteri erano stati, invece, incomprensibilmente disattesi dal Caruso in occasione della stipula dei contratti con la IBS Forex s.p.a. (avente sede unica in Como), la quale:
era una società praticamente sconosciuta, in quanto iscritta da pochissimi mesi nell’elenco generale degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 del D.L.vo n.385/1993;
era, quindi, priva di qualsiasi attendibile “merito creditizio”, ossia di concrete ed affidabili referenze nel settore degli investimenti finanziari e valutari;
era dotata di un capitale sociale palesemente irrisorio (appena 120.000,00 €);
come successivamente emerso, aveva tra i soci anche soggetti già condannati penalmente per reati di natura finanziaria, per truffa ecc..
Si trattava, in sostanza, di un intermediario privo di qualsiasi rassicurante affidabilità, che non poteva ostentare “track records” noti e consolidati in ordine ai risultati degli strumenti finanziari proposti, che non aveva una minima solidità (considerata l’estrema esiguità del suo capitale sociale) e che, per di più, era gestito da soggetti (almeno in parte) di assai dubbia onorabilità.
Inoltre, la scelta operata dal Caruso di affidare la gestione degli ingenti capitali della Provincia di Palermo alla sconosciuta IBS Forex non era stata preceduta né da una congrua istruttoria nè da una selezione di tipo concorsuale e neppure dalla doverosa effettuazione di una valutazione comparativa tra più intermediari idonei ad eseguire investimenti rispondenti alle reali esigenze dell’Amministrazione.
In sostanza, già le decisioni (imprudentemente ed incoerentemente) assunte dal Caruso nella fase di scelta dell’intermediario finanziario lasciavano agevolmente presagire notevoli pericoli per l’integrità dei capitali dell’Amministrazione.
Il Giudice di primo grado ha, altresì, stigmatizzato le tipologie degli investimenti concordati dal Caruso con la IBS Forex, a causa della loro palese discordanza sia rispetto alle direttive che erano state formulate dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n.122/32 del 6.5.2004 sia rispetto ad elementari canoni di prudenza e di saggia amministrazione delle risorse pubbliche.
In primo luogo, la decisione d’investire i capitali dell’Ente mediante compravendite di valute sul mercato interbancario dei cambi (il Forex), notoriamente caratterizzato da accentuata e pressochè imprevedibile volatilità delle quotazioni, era chiaramente incompatibile con l’imprescindibile esigenza della preservazione dei medesimi capitali, in vista del loro utilizzo per le finalità d’interesse pubblico già preventivate.
Per di più, la “linea di gestione” concretamente scelta dal Caruso, denominata “Privilege” (la quale prevedeva un “obiettivo sperato di redditività”, mediante la compravendita di valute sul mercato interbancario dei cambi, pari al 15% ed autorizzava la IBS ad operare, in piena autonomia, utilizzando una “leva finanziaria flessibile” sino ad un multiplo, pari a 50, dell’ammontare del capitale conferito dalla Provincia) era, in termini assoluti, la più rischiosa tra quelle proposte dall’intermediario.
D’altro canto, il livello di rischio veniva a lievitare ulteriormente, in quanto nei contratti stipulati dal Caruso con la IBS:
non era inserita alcuna clausola che prevedesse una garanzia d’incremento, anche minimo, dei capitali conferiti dall’Amministrazione od almeno di conservazione del relativo valore nè erano concretamente disciplinati meccanismi di “stop loss” (cioè strumenti di attenuazione dei rischi specifici, finalizzati alla salvaguardia dei capitali investiti, ove si fossero verificati andamenti sfavorevoli nel mercato dei cambi);
era sancito un obbligo, a carico della IBS Forex (che era autorizzata ad operare in piena discrezionalità e senza assumere alcun rischio in proprio), d’avvisare l’Amministrazione Provinciale del verificarsi di minusvalenze soltanto nell’ipotesi in cui l’erosione del capitale conferito fosse stata addirittura superiore al 50% del suo ammontare;
veniva prefigurato un sistema di monitoraggio, da parte della Provincia, dell’andamento degli investimenti, che appariva notevolmente lacunoso, essendo limitato al mero accesso (che venne poi precluso dalla IBS Forex nel corso dell’anno 2008, senza che il Caruso eccepisse alcunchè) ad una piattaforma informatica gestita dallo stesso intermediario ed all’invio di rendicontazioni periodiche particolarmente generiche e prive di dati oggetiivamente verificabili.
Inoltre, nel documento informativo allegato al secondo contratto, ossia quello stipulato dal Caruso il 22.8.2007, si prevedeva espressamente che la IBS Forex potesse discrezionalmente compiere non solo operazioni di “gestione in cambi” (ossia effettuare direttamente compravendite di valute estere) ma anche operazioni di “intermediazione in cambi” (avvalersi, cioè, di altre strutture ed istituzioni creditizie o parabancarie, anche estere, le quali rimanevano praticamente ignote all’Amministrazione Provinciale e nei confronti delle quali la medesima non aveva alcuna realistica possibilità d’intervenire, onde evitare iniziative spregiudicate e rie).
Infine, la previsione, nell’ambito del contratto di conto corrente bancario stipulato dal Caruso con la Invest Banca, di un vincolo, a carico della Provincia, d’indisponibilità assoluta delle somme ivi versate (al fine di consentire, di converso, un’illimitata operatività gestionale alla IBS Forex) nonchè la mancata attivazione del servizio di “Home Banking Informativo” (che la Invest Banca avrebbe dovuto fornire ove il Caruso l’avesse richiesto) rendevano oggettivamente assai difficoltosa qualsiasi eventuale iniziativa dell’Ente Pubblico finalizzata alla tutela dei capitali conferiti.
In conclusione, anche la tipologia degli investimenti scelti dal Caruso e le clausole contrattuali da lui stipulate con la IBS Forex e con la Invest Banca comportavano rischi notevolissimi per l’integrità dei capitali acquisiti dalla Provincia mediante i prestiti obbligazionari e denotavano una palese scriteriatezza, un’inescusabile imprudenza nonchè una scarsa cura, da parte del Caruso, degli interessi dell’Amministrazione, che aveva riposto un’incondizionata fiducia nella sua esperienza e nelle sue capacità manageriali.
I profili di negligenza e superficialità insiti nei comportamenti del Caruso risultavano evidenti anche nella fase di monitoraggio degli investimenti commissionati alla IBS Forex.
Infatti, benchè dagli estratti conto inviati dalla Invest Banca (presso la quale era aperto il conto corrente sul quale il Caruso provvedeva a versare i capitali e dal quale la IBS Forex attingeva le somme oggetto delle operazioni d’investimento) emergessero sia l’assenza di significativi accreditamenti correlati a plusvalenze sia, per contro, il sistematico superamento di “limiti di marginatura” ragionevolmente compatibili con forme d’investimento funzionali alle esigenze finanziarie di una P.A. nonché una progressiva riduzione del saldo attivo disponibile (sino al suo sostanziale azzeramento), il Caruso non aveva mai reputato necessario assumere iniziative, perlomeno sino all’aprile del 2009, né per ottenere da parte dell’intermediario esaustivi chiarimenti su tali gravi ed inquietanti anomalie (accontentandosi, invece, dell’invio di “rendicontazioni” assolutamente generiche, informali e prive di dati oggettivamente verificabili in ordine ai risultati degli asseriti investimenti eseguiti) né per interrompere le operazioni d’investimento e neppure per tentare di recuperare tempestivamente, almeno in parte, l’ingentissima somma che aveva affidato in gestione alla IBS Forex e che si stava, in realtà, inesorabilmente volatilizzando.
* * * * *
Secondo la Sezione di primo grado, pur essendo indubbiamente preponderante la responsabilità del Caruso, alla causazione dell’enorme danno erariale avevano contribuito anche i comportamenti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Palermo.
Infatti, i sig.ri Rotolo, Dalleo e Califano avevano svolto le loro funzioni in maniera notevolmente superficiale, omettendo d’assumere tempestivamente, pur ricorrendone i presupposti, le iniziative istituzionali che avrebbero potuto consentire di limitare gli effetti pregiudizievoli per le finanze dell’Ente, scaturenti dalle operazioni d’investimento malamente congegnate dal Caruso.
In particolare, i medesimi avevano disatteso le disposizioni contenute nell’art. 239 del D.L.vo n.267/2000, secondo le quali il Collegio dei Revisori dei Conti deve esercitare costantemente la vigilanza ed il controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente Locale.
Nella fattispecie in esame, infatti, i Revisori, pur essendo a conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria gestite dal direttore generale Caruso, non s’erano curati d’acquisire dettagliate informazioni in ordine all’andamento di tali operazioni ed ai “flussi di cassa” da esse prodotti.
In primo luogo, essi avevano omesso di verificare se gli investimenti disposti dal Caruso erano effettivamente in grado di conseguire l’obiettivo di produrre tangibili plusvalenze, con le quali la Provincia avrebbe potuto ammortizzare, almeno in parte, i costi dell’indebitamento (consistenti nel pagamento degli interessi ai creditori obbligazionisti e nella periodica restituzione ai medesimi di quote dei capitali conferiti).
In secondo luogo, i Revisori non avevano esaminato attentamente gli estratti conto trasmessi dalla Invest Banca (presso la quale era aperto il conto corrente sul quale il Caruso provvedeva a versare i capitali e dal quale la IBS Forex attingeva le somme oggetto delle operazioni d’investimento) e, quindi, non avevano rilevato che:
non v’erano accreditamenti correlati al conseguimento di significative plusvalenze;
erano, invece, documentati costi notevoli a carico dell’Amministrazione ed in favore della IBS Forex;
emergeva una progressiva erosione dei capitali conferiti dal Caruso alla IBS Forex (e ciò contrariamente a quanto era apparentemente desumibile dalle informali ed assai generiche comunicazioni trasmesse dall’intermediario finanziario).
In tale contesto, quindi, ove i Revisori avessero svolto in maniera diligente ed approfondita le loro funzioni, sarebbero stati in grado d’avvisare gli Organi di vertice dell’Amministrazione Provinciale di quanto si stava verificando e dei gravi rischi incombenti per l’integrità dei capitali oggetto delle operazioni di finanza straordinaria, consentendo così la tempestiva adozione di misure finalizzate, perlomeno, a limitare i danni.
* * * * *
APPELLO DI CARUSO ANTONINO.
Avverso la sentenza n.221/2012 (a lui notificata dal P.M. in data 8 febbraio 2012) ha proposto appello (notificato alla Procura il 7 marzo 2012) il sig. Caruso Antonino, difeso dall’avv. Giuseppe Cozzo.
Preliminarmente, il Caruso ha contestato la statuizione con cui la predetta sentenza ha rigettato la sua richiesta finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a chiamare in garanzia la società assicuratrice “Lloyd’s of London” (con cui egli aveva stipulato una polizza per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità amministrativa per danno erariale), avendo il Giudice di primo grado affermato che, in base alla consolidata giurisprudenza, esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione in ordine ai profili inerenti il rapporto di garanzia intercorrente tra il soggetto citato in giudizio per responsabilità amministrativa e la società assicuratrice, cognizione che appartiene esclusivamente alla sfera giurisdizionale del Giudice Ordinario.
Passando alle questioni di merito, la parte appellante ha sostenuto, in primo luogo, che (contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado) non sarebbe sussistente nella fattispecie in esame un danno patrimoniale certo, concreto ed attuale, non essendovi sufficienti elementi per potersi ritenere che i capitali appartenenti alla Provincia di Palermo (che erano stati conferiti alla IBS Forex a fini d’investimento) siano andati irrimediabilmente perduti.
Infatti (come anche sottolineato nelle relazioni redatte dai professori Frisella e Stagno D’Alcontres, nelle loro qualità di componenti delle Commissioni di Esperti, a suo tempo istituite dall’Amministrazione Provinciale) non è stato ancora possibile accertare quali siano state le operazioni d’investimento realmente effettuate dalla IBS Forex (utilizzando i capitali conferiti dal Caruso per conto della Provincia) nè quali siano stati i risultati conseguiti (con particolare riferimento alle valute e/od ai titoli acquistati, al loro valore, ai soggetti che attualmente li detengono ecc.).
D’altronde, risulta ancora pendente la procedura fallimentare, attivata a carico della IBS Forex per effetto della sentenza del Tribunale di Como del 22.10.2009, nell’ambito della quale la Provincia di Palermo ha provveduto ad insinuare il proprio credito.
Si dovrebbero, quindi, ritenere insussistenti i requisiti della certezza e dell’attualità del danno, considerato che la somma oggetto della pretesa risarcitoria, fatta valere dal P.M. contabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato a carico del Caruso, corrisponde sostanzialmente all’ammontare del credito che la Provincia ha insinuato nello “stato passivo” del fallimento della IBS Forex, ragion per cui non può escludersi che tale credito possa essere in futuro, almeno in parte, soddisfatto all’esito della procedura fallimentare.
In secondo luogo, la parte appellante ha sostenuto che sarebbe erronea e fuorviante la linea ragionativa seguita dal Giudice di primo grado, il quale ha affermato che:
la responsabilità del Caruso non può essere rapportata “tout court” all’esito infausto per l’Amministrazione provinciale degli investimenti da lui commissionati alla IBS Forex bensì deriva essenzialmente dalle molteplici e gravi anomalie che avevano caratterizzato la “complessiva architettura” delle operazioni di finanza straordinaria da lui congegnata (con particolare riferimento: alle modalità di scelta della IBS Forex, soggetto privo di concrete referenze ed affidabilità, come intermediario finanziario; all’individuazione della tipologia degli investimenti effettuati, palesemente non conforme alle esigenze di un Ente Pubblico Territoriale; alla stipulazione con la IBS e con la Invest Banca di contratti contenenti clausole notevolmente rischiose per gli interessi dell’Amministrazione; alla mancata previsione di strumenti idonei ad impedire o limitare perdite dei capitali, scriteriatamente investiti nella compravendita di valute sul mercato interbancario dei cambi; all’omessa attivazione di un efficiente sistema di monitoraggio dell’andamento degli investimenti, ecc.), fattori che avevano determinato un’oggettiva situazione di estremo pericolo per l’integrità dei capitali oggetto d’investimento, poi concretamente sfociata nella rovinosa perdita, a carico dell’Amministrazione, della disponibilità di una somma di denaro ingentissima;
in tale ottica non verrebbe ad assumere alcuna significativa rilevanza la verifica (auspicata dal Caruso) finalizzata all’individuazione delle concrete operazioni finanziarie compiute dalla IBS Forex;
ugualmente, le ipotizzate condotte illecite imputabili agli amministratori di tale ditta (oggetto di apposite indagini da parte dei giudici penali) non varrebbero affatto ad escludere la sussistenza di un chiaro nesso di causalità efficiente e determinante tra i comportamenti, altamente censurabili, tenuti dal Caruso ed il danno patrimoniale subito dalla Provincia.
Nel contestare tali argomentazioni, il Caruso ha sostenuto che la vera causa efficiente del danno erariale andrebbe rinvenuta non già nelle anomale caratteristiche della complessiva architettura delle operazioni di finanza straordinaria da lui congegnata bensì nelle scorrette modalità con cui la IBS Forex avrebbe dato concreta esecuzione ai contratti stipulati con l’Amministrazione provinciale nonché nei comportamenti illeciti che sarebbero stati tenuti dai gestori della medesima ditta.
In sostanza, il Caruso avrebbe agito sempre in buona fede, con la dovuta diligenza e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, venendo tratto in inganno dalle condotte fraudolente degli amministratori della IBS Forex, senza potersi accorgere dei gravi rischi incombenti sull’integrità dei capitali pubblici (considerato anche che le comunicazioni periodicamente trasmesse dall’intermediario erano apparentemente rassicuranti e denotavano significativi margini di redditività degli investimenti “in itinere”).
Per quanto riguarda, in particolare, la scelta della IBS Forex come intermediario finanziario cui affidare l’investimento dei capitali acquisiti dalla Provincia di Palermo mediante i prestiti obbligazionari, il Caruso ha affermato che:
non v’era un preciso obbligo giuridico di procedere all’espletamento di una gara ad “evidenza pubblica”;
sarebbero state, sia pur informalmente, vagliate proposte provenienti da altre ditte;
in ogni caso, la IBS Forex risultava regolarmente iscritta nel registro generale degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 del D.L.vo n.385/1993, e tale cicostanza poteva ritenersi idonea e sufficiente a garantirne la professionalità specifica, l’affidabilità e l’onorabilità;
le verifiche sulla persistenza nel tempo di tali requisiti in capo all’intermediario finanziario erano, peraltro, di esclusiva competenza degli Organi di Vigilanza previsti dalla vigente normativa.
In pratica, ad avviso del Caruso, non sussistevano né preclusioni legali nè concreti impedimenti di altra natura in ordine all’affidamento alla IBS Forex delle operazioni d’investimento dei capitali di pertinenza dell’Amministrazione provinciale.
D’altronde, tale soluzione sarebbe stata auspicata anche dall’Assessore alle Finanze in carica nel 2006 (il dott. Cangialosi, successivamente deceduto) e non avrebbe trovato opposizione da parte degli Organi di Vertice dell’Ente.
A ciò deve aggiungersi la circostanza che dell’esistenza del rapporto contrattuale instaurato con la predetta ditta erano a conoscenza sia i Presidenti della Provincia, succedutisi nella carica dal 2006 al 2009, sia gli assessori alle Finanze dell’epoca sia il Segretario Generale sia infine il dott. Massimo Bonomo, che (subentrato al Caruso, a partire dal 5.9.2005, nelle funzioni di dirigente della Direzione Bilancio, Finanze e Contabilità Generale) curava concretamente (sia pur in base alle direttive impartitegli dal direttore generale Caruso) le relazioni con l’intermediario finanziario, emettendo, tra l’altro, le determinazioni con le quali venivano accreditate sul conto corrente aperto presso la Invest Banca le somme destinate ad essere investite dalla IBS.
Pertanto, il Giudice di primo grado (aderendo alle tesi della Procura) sarebbe incorso in un grave errore di valutazione, in quanto, nell’addossare al Caruso la preponderante responsabilità per l’asserito danno erariale:
da un lato, non avrebbe tenuto conto del complessivo contesto in cui egli aveva operato, sottovalutando, sino a ritenerli privi di significativa rilevanza, profili di responsabilità che sarebbero imputabili ad altri soggetti in rapporto di servizio con l’Amministrazione;
da un altro lato, avrebbe sostanzialmente ignorato la valenza causale che, nel determinismo del nocumento patrimoniale subito dalla Provincia, sarebbe ascrivibile ai comportamenti illeciti tenuti dai gestori della IBS Forex durante la fase d’esecuzione dei contratti stipulati con l’Ente.
Anzi, secondo il Caruso, vi sarebbero notevoli indizi per ritenere che i comportamenti fraudolenti dei gestori della ditta (ancora in fase d’accertamento in sede penale) possano aver addirittura assunto una valenza esclusiva nel determinismo del danno erariale, privando, di converso, di qualsiasi apprezzabile rilevanza le condotte, asseritamente colpose, a lui contestate dalla Procura e dal Giudice di primo grado.
In conclusione, il materiale probatorio sinora acquisito al fascicolo processuale sarebbe insufficiente ai fini di un’esaustiva ricostruzione della complessa fattispecie dannosa, dato che non sono state ancora definitivamente acclarate circostanze che, ad avviso del Caruso, avrebbero fondamentale importanza, ossia:
le operazioni d’investimento realmente eseguite dalla IBS Forex ed i relativi risultati ottenuti;
i comportamenti illeciti che, in sede penale, sono stati imputati agli amministratori della ditta (v. la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei loro confronti dalla Procura della Repubblica di Como).
Sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, il Caruso ha chiesto, quindi, d’essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa, con conseguenziale annullamento delle statuizioni di condanna emesse a suo carico dal Giudice di primo grado.
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APPELLO DI CALIFANO GIUSEPPE.
Avverso la sentenza n.221/2012 (a lui notificata dal P.M. in data 6 febbraio 2012) ha proposto appello (notificato alla Procura il 6 aprile 2012) Califano Giuseppe, difeso dall’avv. Giovanni Immordino.
In primo luogo, il Califano ha contestato la predetta sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non dover operare alcuna distinzione tra le posizioni dei singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Palermo, che erano stati convenuti dal P.M. nel giudizio di responsabilità amministrativa.
A tal proposito, il Califano ha evidenziato che, mentre il Rotolo e la Dalleo avevano fatto parte di tale Collegio anche nel periodo intercorrente tra l’ottobre del 2006 e l’aprile del 2008, egli ne era stato nominato componente, per la prima volta, con delibera del Consiglio Provinciale n.32/C del 28.4.2008, iniziando a svolgere le relative funzioni nel successivo mese di maggio.
In sostanza, egli era stato immesso in servizio:
quando si erano già definitivamente concluse le varie operazioni con cui il Caruso, durante il periodo dall’ottobre 2006 al marzo 2008, aveva conferito alla IBS Forex (mediante accreditamenti sul conto corrente aperto presso la Invest Banca) i capitali provenienti dai prestiti obbligazionari, destinati ad essere investiti nel mercato dei cambi;
quando altresì, come accertato dalle inchieste amministrative esperite sulla vicenda (le cui risultanze sono state analiticamente descritte, tra l’altro, nella relazione redatta dal prof. Frisella), i medesimi capitali risultavano ormai “essersi pressochè integralmente dissolti”, come dimostrato anche dal modestissimo saldo attivo esistente sul predetto conto corrente bancario.
Tenuto conto di tali inequivocabili elementi, il Califano ha sostenuto che non può ravvisarsi la sussistenza di alcun concreto nesso di causalità efficiente e determinante fra l’attività da lui svolta in seno al Collegio dei Revisori ed il danno patrimoniale subito dall’Amministrazione Provinciale.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che egli non era a conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria che erano state curate dal Caruso nè dei rapporti contrattuali ancora in essere tra la Provincia e la IBS Forex, appare evidente che, anche nell’ipotesi in cui ne fosse stato debitamente informato dagli Organi di Vertice dell’Amministrazione, egli:
non avrebbe potuto assumere tempestive iniziative finalizzate all’interruzione dei conferimenti dei capitali all’intermediario finanziario, dato che tali operazioni si erano già concluse anteriormente alla sua nomina quale componente del Collegio dei Revisori;
ugualmente, non avrebbe potuto tempestivamente adoperarsi per attenuare gli effetti ri derivanti dagli investimenti disposti dal Caruso, considerato che tali effetti s’erano già oggettivamente verificati prima della sua immissione nell’Organo di Revisione.
In aggiunta a tali argomentazioni, che, a suo avviso, sarebbero troncanti e dimostrerebbero il grave errore di valutazione dei fatti in cui è incorso il Giudice di primo grado nel ravvisare profili di responsabilità a suo carico, il Califano ha evidenziato, da un punto di vista più generale, che il medesimo Giudice avrebbe equivocato nell’individuare le concrete funzioni che competono al Collegio dei Revisori dei Conti.
Infatti, a tale Organo non compete affatto una sorta di “controllo generalizzato” sulla legittimità e/o sull’opportunità delle attività svolte dai vari Uffici dell’Ente Locale.
Nella fattispecie in esame, quindi, il Collegio dei Revisori non avrebbe potuto sicuramente pronunciarsi: sulla legittimità o meno della procedura seguita per l’individuazione dell’intermediario finanziario; sulla congruità della scelta della tipologia degli investimenti da effettuare e sulla loro rispondenza alle effettive esigenze dell’Ente; sulla rischiosità o meno delle clausole contenute nei contratti stipulati dal Caruso con la IBS Forex e con la Invest Banca; sull’entità delle somme che venivano, di volta in volta, conferite all’intermediario finanziario ecc..
In sostanza, il Collegio dei Revisori non avrebbe potuto influire (non rientrando nelle sue prerogative) sulla configurazione dei profili della “complessiva architettura delle operazioni di finanza straordinaria congegnata dal Caruso”, profili che, secondo la Procura ed il Giudice di primo grado, hanno costituito i fattori determinanti dell’ingente nocumento patrimoniale verificatosi a carico della Provincia.
In ogni caso, considerato che:
i capitali acquisiti dall’Ente tramite i prestiti obbligazionari venivano investiti dal Caruso essenzialmente per via telematica (ossia mediante accreditamenti sul conto corrente aperto presso la Invest Banca, dal quale la IBS Forex attingeva le somme che poi utilizzava per la compravendita di valute sul mercato dei cambi) e non transitavano, quindi, dalla Tesoreria provinciale;
non v’erano, pertanto, “operazioni per cassa” sui quali i Revisori dei Conti avrebbero potuto eseguire verifiche e controlli in conformità al modello delineato dall’art. 239 del D.L.vo n.267/2000;
non si comprende affatto come l’Organo di Revisione sarebbe potuto concretamente intervenire per attenuare gli effetti dannosi scaturenti dalle operazioni di finanza straordinaria in questione.
Conclusivamente, il Califano ha chiesto d’essere prosciolto da ogni addebito, non sussistendo alcun effettivo e comprovato nesso di causalità tra i comportamenti da lui tenuti ed il danno erariale e non essendo, comunque, ravvisabili profili di colpa grave a suo carico; in subordine, ha invocato l’applicazione a suo favore del “potere riduttivo” di cui all’art. 52 del T.U. n.1214/1934.
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APPELLI DI ROTOLO ANTONINO E DI DALLEO GLORIA GIUSEPPA.
Avverso la sentenza n.221/2012 (loro notificata dal P.M. in data 3 febbraio 2012) hanno proposto appello (che è stato notificato alla Procura il 17 aprile 2012) congiuntamente i sig.ri Rotolo Antonino e Dalleo Gloria Giuseppa, difesi nel giudizio di secondo grado dall’avv. Agatino Cariola.
Preliminarmente, il Rotolo e la Dalleo hanno riproposto le censure “in rito” (che erano state ritenute giuridicamente infondate dalla Sezione di primo grado) concernenti:
asserite carenze dell’invito a dedurre loro notificato nella fase pre-processuale (in quanto il P.M. non avrebbe adeguatamente specificato le condotte censurabili loro imputate in qualità di Revisori dei Conti della Provincia di Palermo);
le modalità con cui la Procura contabile aveva acquisito il materiale probatorio depositato in giudizio, modalità che sarebbero state non conformi ai principii di garanzia del contraddittorio e di tutela del diritto di difesa dei soggetti ritenuti responsabili del danno erariale.
Nel merito, il Rotolo e la Dalleo hanno contestato le statuizioni, con cui la sentenza n.221/2012 li ha condannati a pagare alla Provincia di Palermo € 984.292,79 ciascuno.
Infatti, il Giudice di primo grado (aderendo acriticamente alle tesi formulate dalla Procura nell’atto di citazione, da ritenersi anch’esso viziato da carente descrizione della “causa petendi”, posta a base delle richieste risarcitorie formulate nei loro confronti) si sarebbe limitato a fare generico riferimento ad un’asserita violazione dei doveri correlati alle funzioni assegnate, in linea generale, dall’art. 239 del D.L.vo n.267/2000 ai Revisori dei Conti degli Enti Locali, senza specificare quali sarebbero stati nella vicenda in esame i comportamenti censurabili effettivamente tenuti dal Rotolo e dalla Dalleo nè quale sarebbe stata l’incidenza causale di tali condotte nella produzione del danno erariale.
A tal proposito, il Rotolo e la Dalleo hanno affermato che il Collegio dei Revisori non sarebbe stato informato delle operazioni di finanza straordinaria che venivano gestite dal Caruso su incarico conferitogli dapprima dalla Giunta Provinciale (con deliberazione n.122/32 del 6.5.2004) e poi dal Presidente dell’Ente Locale (con determinazione del 30.1.2006).
Inoltre, i capitali acquisiti dall’Ente mediante i prestiti obbligazionari venivano investiti dal Caruso essenzialmente per via telematica (ossia mediante accreditamenti sul conto corrente aperto presso la Invest Banca, dal quale la IBS Forex attingeva le somme che utilizzava per la compravendita di valute sul mercato dei cambi) e non transitavano affatto dalla Tesoreria provinciale, ragion per cui non v’erano “operazioni per cassa” sui quali i Revisori dei Conti avrebbero potuto eseguire verifiche e controlli in conformità al sistema delineato dall’art. 239 del D.L.vo n.267/2000.
Non si comprende, pertanto, come, in tale peculiare contesto, il Rotolo e la Dalleo avrebbero potuto rilevare i rischi incombenti sull’integrità dei capitali in questione ed avrebbero, quindi, potuto assumere tempestive iniziative finalizzate all’interruzione degli investimenti commissionati dal Caruso alla IBS Forex o perlomeno all’attenuazione dei loro effetti dannosi per le finanze della Provincia.
Il Rotolo e la Dalleo hanno infine evidenziato l’infondatezza di quanto asserito dal Califano (altro componente del Collegio dei Revisori dei Conti) in ordine alla necessità di distinguere la sua posizione (essendo egli entrato in carica soltanto nel maggio 2008, quando i conferimenti dei capitali operati dal Caruso alla IBS Forex s’erano già conclusi) rispetto a quelle dei colleghi (che già facevano parte del Collegio sin dal 2006, quando erano iniziate le operazioni di finanza straordinaria rivelatesi foriere di danno erariale).
In conclusione, il Rotolo e la Dalleo hanno chiesto d’essere prosciolti dagli addebiti loro contestati, non sussistendo alcun concreto nesso di causalità tra i comportamenti da loro tenuti ed il danno erariale e non essendo, comunque, ravvisabili profili di colpa grave a loro carico; in subordine, hanno invocato l’applicazione in loro favore del “potere riduttivo” di cui all’art. 52 del T.U. n.1214/1934.
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CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PROCURA GENERALE SUGLI APPELLI IN QUESTIONE.
La Procura Generale presso questa Corte ha depositato distinte conclusioni sugli appelli proposti dalle parti private avverso la sentenza n.221/2012.
Soffermandosi, in modo particolare, sui gravami inoltrati congiuntamente da Rotolo Antonino e da Dalleo Gloria Giuseppa, il P.M. ne ha eccepito l’inammissibilità, in quanto proposti tardivamente.
A tal proposito, la Procura ha evidenziato quanto segue.
La sentenza n.221/2012, con la quale il Rotolo e la Dalleo sono stati condannati a pagare alla Provincia di Palermo € 984.292,79 ciascuno, è stata loro ritualmente notificata, a cura del P.M., in data 3 febbraio 2012.
Ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, del D.L. n.453/1993, convertito in L. 14.1.1994, n.19, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, l’appello è proponibile dalle parti entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica della sentenza od, in mancanza, entro un anno dalla sua pubblicazione.
Conseguentemente, il Rotolo e la Dalleo avrebbero potuto proporre validamente appello a tutela dei proprii interessi entro il termine tassativo del 3 aprile 2012.
Risulta, invece, che i medesimi hanno notificato il loro gravame alla Procura (controparte necessaria nei giudizi di responsabilità amministrativa) in data 17 aprile 2012, ben oltre il predetto termine perentorio, ragion per cui la sentenza n.221/2012 è passata “in giudicato” nei loro confronti.
D’altro canto, non può assolutamente ritenersi che l’interesse del Rotolo e della Dalleo ad impugnare la predetta sentenza, contenente autonome statuizioni di condanna a loro carico, possa essere scaturito dal fatto che, nel frattempo, erano stati proposti (rispettivamente, in date 7.3.2012 e 6.4.2012) i gravami da parte di Caruso Antonino e di Califano Giuseppe (ossia gli altri soggetti giudicati, in varia misura, anch’essi responsabili del danno erariale).
Infatti, non v’è dubbio che:
da un lato, gli appelli inoltrati da costoro erano chiaramente ed esclusivamente rivolti ad ottenere la riforma della sentenza in senso ad essi favorevole (ossia il proscioglimento del Caruso e del Califano dagli addebiti loro contestati dalla Procura);
da un altro lato, l’eventuale accoglimento, da parte del Giudice di secondo grado, delle doglianze formulate dai medesimi non potrebbe determinare alcun aggravio delle posizioni del Rotolo e della Dalleo, dato che (essendo il Giudice d’Appello tenuto all’osservanza sia del principio della “corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato”, di cui all’art. 112 del c.p.c., sia di quello della “responsabilità ripartita”, che è stato posto a base delle istanze risarcitorie avanzate dalla Procura attrice) gli importi delle condanne irrogate in primo grado al Rotolo ed alla Dalleo rimarrebbero, comunque, invariati.
In sostanza, i gravami proposti congiuntamente dal Rotolo e dalla Dalleo, pur dovendo definirsi come “appelli incidentali”, in quanto temporalmente successivi rispetto a quelli inoltrati dal Caruso e dal Califano, si configurano sostanzialmente come veri e proprii “appelli autonomi”, ossia direttamente ed esclusivamente rivolti avverso le statuizioni sfavorevoli pronunziate nei loro confronti dal Giudice di primo grado.
Conseguentemente, tali gravami avrebbero dovuto essere tempestivamente notificati alla Procura della Corte dei Conti (Organo che nel giudizio di primo grado aveva visto integralmente accolte le proprie istanze risarcitorie nei confronti del Rotolo e della Dalleo, oltre che del Caruso e del Califano) entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data (3 fabbraio 2012) in cui la sentenza n.221/2012 era stata ritualmente notificata al Rotolo ed alla Dalleo.
La mancata osservanza di tale termine rende inammissibili i gravami in questione.
Per quanto riguarda le altre eccezioni (di rito e di merito) sollevate dal Rotolo e dalla Dalleo, la Procura Generale (per l’ipotesi in cui gli appelli dei medesimi venissero ritenuti ammissibili) ne ha chiesto il rigetto, in quanto giuridicamente infondate.
Ugualmente, il P.M., nel confutare analiticamente le argomentazioni contenute negli appelli del Caruso e del Califano, ha chiesto il rigetto di tali gravami e l’integrale conferma della sentenza n.221/2012.
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Con memoria depositata il 28.9.2012 il Rotolo e la Dalleo hanno replicato all’eccezione d’inammissibilità dei loro gravami, sollevata dalla Procura Generale, sostenendo che i loro appelli, di tipo “incidentale”, dovrebbero essere ritenuti comunque tempestivi, in quanto notificati entro i sessanta giorni successivi all’avvenuto inoltro delle impugnazioni, da definirsi “principali”, da parte del Caruso e del Califano e, quindi, in osservanza di quanto attualmente desumibile in materia di appelli incidentali dal combinato disposto degli artt. 65, 66 e 103 del R.D. n.1038/1933 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti) e dell’art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.
A sostegno delle loro tesi il Rotolo e la Dalleo hanno richiamato taluni principii giurisprudenziali che, a loro avviso, sarebbero applicabili ai fini della soluzione della “vexata quaestio” (con particolare riferimento ad alcune argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.18/2003/Q.M.) ed hanno, altresì, sottolineato che:
nella fattispecie in esame si sarebbe in presenza di “cause inscindibili”, in quanto la Procura ed il Giudice di primo grado hanno individuato la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del Caruso nonchè dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Palermo (Rotolo, Dalleo e Califano) in relazione ad un evento dannoso unitario;
la necessità di garantire l’integrità del contraddittorio anche nel giudizio di secondo grado consentirebbe, quindi, di ritenere che, essendo stati inoltrati tempestivi appelli da parte del Caruso e del Califano (ossia da parte di alcuni dei soggetti ritenuti responsabili dell’evento dannoso), il Rotolo e la Dalleo (ossia gli altri soggetti condannati per il medesimo evento) erano legittimati a proporre validamente i loro gravami, in via incidentale, entro il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 65, 66 e 103 del R.D. n.1038/1933 e dell’art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, e ciò a prescindere dal fatto che nei loro riguardi fosse già scaduto il termine perentorio di sessanta giorni (computato a partire dalla ricevuta notifica della sentenza di condanna) previsto per l’esercizio del diritto d’impugnazione in via principale delle statuizioni sfavorevoli emesse a loro carico.
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DISAMINA DA PARTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE DELLE “QUESTIONI DI RITO” INERENTI L’AMMISSIBILITA’ DEGLI APPELLI PROPOSTI DA ROTOLO ANTONINO E DA DALLEO GLORIA GIUSEPPA.
Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa di dover esaminare l’eccezione, ritualmente sollevata dalla Procura Generale, d’inammissibilità degli appelli che sono stati proposti congiuntamente dal Rotolo e dalla Dalleo.
Secondo il P.M., tali gravami, da qualificarsi come incidentali “autonomi”, dovendo ritenersi assoggettati ai termini ordinari previsti dalla vigente normativa per la proposizione degli appelli “principali”, risultano palesemente intempestivi, essendo stati notificati alla Procura, da parte del Rotolo e della Dalleo, quando era già abbondantemente decorso il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricevuta notifica della sentenza di condanna pronunziata nei loro confronti dal Giudice di primo grado (il quale aveva integralmente accolto le richieste risarcitorie formulate dal P.M.).
Il Collegio Giudicante reputa che l’eccezione sollevata dalla Procura sia giuridicamente fondata.
A tal proposito, deve rammentarsi che nel vigente sistema processuale l’impugnazione proposta per prima determina l’instaurazione del processo d’appello, nel quale debbono poi confluire gli eventuali gravami inoltrati dagli altri soggetti risultati soccombenti nel giudizio di primo grado, dimodochè venga mantenuta l’unitarietà del procedimento e sia resa possibile la pronunzia di un’unica decisione su tutte le questioni controverse.
In tale contesto, ogni impugnazione successiva alla prima (tecnicamente definibile come “principale”) viene necessariamente ad assumere carattere formalmente “incidentale”, e ciò sia che si tratti d’impugnazione “tipica” o “propria” (ossia rivolta contro l’appellante principale e sorretta da un interesse avvinto da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all’appello principale) sia che si tratti, invece, d’impugnazione incidentale “autonoma” (ossia finalizzata a tutelare un interesse autonomo del soggetto proponente, cioè un interesse che non deriva dall’avvenuta proposizione dell’appello principale ma è ad essa preesistente, in quanto scaturisce direttamente dalle statuizioni sfavorevoli emesse nei confronti di quel soggetto dalla sentenza di primo grado).
Secondo la consolidata giurisprudenza (v. ex plurimis: Sezione d’Appello della Corte dei Conti per la Sicilia n.6/2004; Sezione Prima Centrale d’Appello n.115/2010; Cassazione Civile, Sez. II^, n.5791/1983 e n.6242/1993; Consiglio di Stato, Sezione V^, n.1785/2010), l’impugnazione incidentale “autonoma” (ossia quella contenente doglianze sorrette da un interesse che scaturisce direttamente ed immediatamente dalle statuizioni sfavorevoli emesse dal Giudice di primo grado) dev’essere necessariamente proposta entro il termine ordinario (che, per quanto concerne i giudizi di competenza della Corte dei Conti, è di sessanta giorni), decorrente dalla ricevuta notifica della sentenza da parte del soggetto che si ritenga leso, non potendo, di converso, reputarsi applicabile, in tale ipotesi, il diverso termine previsto dal combinato disposto degli artt. 65, 66 e 103 del R.D. n.1038/1933 per la notificazione dell’impugnazione incidentale “tipica” o “propria” (ossia quella rivolta contro l’appellante principale e sorretta da un interesse avvinto da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all’appello principale).
Tali argomentazioni risultano, altresì, conformi a quanto desumibile dalla sentenza n. 18/2003/Q.M. delle Sezioni Riunite di questa Corte, alla quale il Rotolo e la Dalleo hanno fatto riferimento.
Infatti, l’Organo di nomofilachia ha chiaramente sottolineato che il termine per la tempestiva notifica di un appello incidentale può decorrere dalla data di proposizione dell’appello principale o di altro appello incidentale (tempestivo) soltanto nel caso in cui, proprio per effetto di tale gravame, sia oggettivamente sorto, in capo al soggetto che ne è stato destinatario, lo specifico interesse ad impugnare uno o più capi di una determinata sentenza (potendo l’eventuale accoglimento dell’appello altrui concretamente determinare un peggioramento sostanziale della sua situazione giuridica, così come delineata dal Giudice di primo grado).
Ciò premesso e passando alla disamina della concreta fattispecie oggetto del presente giudizio, debbono evidenziarsi le seguenti circostanze.
Con la sentenza n.221/2012, loro ritualmente notificata dalla Procura regionale in data 3.2.2012, il Rotolo e la Dalleo sono stati condannati a pagare alla Provincia di Palermo € 984.292,79 ciascuno.
Considerato che essi sono risultati totalmente soccombenti nel giudizio di primo grado, in quanto le statuizioni di condanna pronunziate singolarmente nei loro confronti sono state conformi alle richieste risarcitorie avanzate dalla Procura della Corte dei Conti, non può esservi alcun dubbio sul fatto che in capo sia al Rotolo che alla Dalleo sia immediatamente sorto un autonomo interesse a proporre impugnazione avverso tale sfavorevole decisione.
D’altro canto, come esattamente sottolineato dal P.M., non può assolutamente ritenersi che l’interesse giuridico del Rotolo e della Dalleo ad appellare la predetta sentenza, contenente autonome statuizioni di condanna a loro carico, possa essere oggettivamente scaturito dalla circostanza che, nel frattempo, erano stati proposti (rispettivamente, in date 7.3.2012 e 6.4.2012) i gravami da parte di Caruso Antonino e di Califano Giuseppe (ossia da parte degli altri soggetti che erano stati giudicati, in varia misura, anch’essi responsabili del danno erariale).
Infatti, risulta del tutto evidente che:
da un lato, gli appelli inoltrati da costoro erano chiaramente rivolti esclusivamente ad ottenere la riforma della sentenza in senso ad essi favorevole (ossia il proscioglimento del Caruso e del Califano dagli addebiti loro rispettivamente contestati dalla Procura);
dall’altro lato, un eventuale accoglimento, da parte del Giudice di secondo grado, delle doglianze formulate dai medesimi non potrebbe comportare alcun aggravio delle posizioni giuridiche del Rotolo e della Dalleo, dato che (essendo il Giudice d’Appello tenuto all’osservanza sia del principio della “corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato”, di cui all’art. 112 del c.p.c., sia di quello della “responsabilità ripartita”, che è stato posto a base delle domande risarcitorie avanzate dalla Procura attrice) gli importi delle condanne irrogate in primo grado al Rotolo ed alla Dalleo resterebbero, comunque, invariati.
Considerato, quindi, che il P.M. contabile, totalmente “vittorioso” nel giudizio di primo grado, aveva provveduto in data 3 febbraio 2012 a notificare al Rotolo ed alla Dalleo la sentenza di condanna n.221/2012, gravava sui medesimi lo specifico onere di esercitare la facoltà di proporre appello (mediante rituale notifica alla Procura) entro il 3 aprile 2012, e ciò in osservanza del termine perentorio di sessanta giorni (decorrente dalla ricevuta notifica della decisione sfavorevole), previsto dall’art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.
Conclusivamente, constatato che Rotolo Antonino e Dalleo Gloria Giuseppa hanno notificato i loro gravami alla Procura della Corte dei Conti (controparte necessaria nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale nonché, nella fattispecie in esame, Organo totalmente “vittorioso” nel giudizio di primo grado) in data 17 aprile 2012, ossia ben oltre la scadenza (verificatasi il 3 aprile 2012) del termine perentorio di sessanta giorni (decorrente dalla ricevuta notifica, da parte del Rotolo e della Dalleo, della sentenza di condanna) prescritto dall’art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, il Collegio Giudicante deve dichiarare inammissibili gli appelli in questione.
Ne consegue che, risultando ormai passate “in giudicato” le statuizioni di condanna emesse dal Giudice di primo grado a carico del Rotolo e della Dalleo, il Giudice d’Appello non può procedere ad alcun riesame delle posizioni di tali soggetti.
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DISAMINA DA PARTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE DELL’APPELLO DI CARUSO ANTONINO.
Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa palesemente infondata la doglianza formulata (in maniera peraltro assai generica e senza alcun riferimento normativo o giurisprudenziale favorevole alle sue tesi) da Caruso Antonino relativamente alla statuizione con cui la sentenza di primo grado ha rigettato la sua richiesta finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a chiamare in garanzia la società assicuratrice “Lloyd’s of London” (con cui egli aveva stipulato una polizza per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità amministrativa per danno erariale).
Infatti, come esattamente osservato dal Giudice di primo grado, la consolidata giurisprudenza risulta unanimemente orientata nel senso che esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione in ordine ai profili inerenti il rapporto di garanzia intercorrente tra il soggetto citato in giudizio per responsabilità amministrativa e la società assicuratrice, cognizione che appartiene esclusivamente alla sfera giurisdizionale del Giudice Ordinario.
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Passando all’esame delle questioni di merito, il Collegio Giudicante reputa non condivisibile la tesi del Caruso, il quale ha sostenuto che:
non sarebbe sussistente nella fattispecie in esame un danno certo, concreto ed attuale, non essendovi sufficienti elementi per potersi ritenere che i capitali appartenenti alla Provincia di Palermo, che erano stati conferiti alla IBS Forex a fini d’investimento, siano andati irrimediabilmente perduti;
ciò sarebbe avvalorato dal fatto non è stato ancora possibile accertare quali siano state le operazioni d’investimento realmente effettuate dalla IBS Forex (utilizzando i capitali conferiti dalla Provincia) nè quali siano stati i risultati conseguiti (con particolare riferimento alle valute e/od ai titoli acquistati, al loro valore, ai soggetti che attualmente li detengono ecc.);
in ogni caso, la circostanza che risulta tuttora pendente la procedura fallimentare, attivata a carico della IBS Forex per effetto della sentenza del Tribunale di Como del 22.10.2009, nell’ambito della quale la Provincia di Palermo ha provveduto ad insinuare il proprio credito, renderebbe insussistenti i requisiti della certezza e dell’attualità del danno erariale (oggetto della pretesa risarcitoria fatta valere dal P.M. contabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato a carico del Caruso), in quanto non può escludersi che il credito vantato dall’Amministrazione nei confronti della IBS possa essere in futuro, almeno in parte, soddisfatto all’esito della predetta procedura.
A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che risulta oggettivamente ed inequivocabilmente provato che:
a fronte degli ingenti capitali (acquisiti dalla Provincia di Palermo mediante i prestiti obbligazionari), ammontanti complessivamente ad € 29.543.643,55, che erano stati investiti dal Caruso tramite la IBS Forex, è residuata la modestissima somma di € 14.859,83 (rinvenuta sul conto corrente aperto presso la Invest Banca);
l’Amministrazione Provinciale, quindi, non ha potuto e tuttora non può utilizzare la somma di € 29.528.783,72, destinata alla realizzazione di opere pubbliche (nel mentre ha dovuto continuare a corrispondere ai creditori obbligazionisti gli interessi loro dovuti ed a rimborsare loro le quote scadute dei prestiti);
nonostante i vari tentativi esperiti sia in sede stragiudiziale (mediante reiterate intimazioni rivolte alla IBS Forex) che giudiziale (mediante insinuazione nella procedura fallimentare attivata a carico di tale ditta) l’Amministrazione non è rientrata in possesso di un solo Euro.
Tali circostanze inconfutabili inducono a ritenere che il nocumento patrimoniale oggettivamente subito dalla Provincia di Palermo sia:
certo, in quanto l’Amministrazione ha perduto il possesso nonché ogni disponibilità della quasi totalità dei capitali, la cui gestione aveva affidato al Caruso;
concreto, come dimostrato dal modestissimo saldo attivo rinvenuto sul conto corrente bancario, in cui il denaro pubblico era stato versato dal Caruso, affinchè fosse investito dalla IBS Forex;
attuale, in quanto la perdita della disponibilità della quasi totalità dei capitali in questione persiste ormai a distanza di vari anni.
Il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che:
in tale peculiare contesto non venga ad assumere alcuna significativa rilevanza, al fine di escludere la sussistenza e la persistenza del danno erariale, il mero fatto che l’Amministrazione, avvalendosi di una sua legittima facoltà, abbia insinuato il proprio credito nella “massa passiva” del fallimento della IBS Forex;
infatti, la persistenza del danno erariale potrebbe venir meno soltanto ove l’Amministrazione rientrasse in possesso dell’intera somma conferita, circostanza che non s’è affatto verificata e che, per il futuro, appare estremamente aleatoria ed improbabile, considerati lo stato d’irreversibile “decozione” della predetta ditta e l’assoluta esiguità del suo capitale sociale.
Deve conseguentemente affermarsi che, persistendo il mancato reintegro del capitale di cui l’Amministrazione ha perduto ogni disponibilità, risulta pienamente ammissibile che il giudizio di responsabilità amministrativa possa proseguire il suo corso (indipendentemente dalla circostanza che la procedura fallimentare a carico della IBS Forex sia ancora pendente), costituendo esigenza ineludibile ed indifferibile quella di garantire la piena ed incondizionata tutela degli interessi finanziari pubblici ingiustamente lesi.
D’altronde, va rammentato che questa Sezione d’Appello ha già avuto modo d’evidenziare in varie occasioni (v., ex plurimis, le sentenze n.139 e 145 del 2011) che i meccanismi giuridici legittimamente utilizzabili, a vari livelli, onde pervenire al ristoro delle perdite patrimoniali ingiustamente subite dalla P.A. non possono considerarsi affatto (salvo esplicite preclusioni sancite dalla legge) in rapporto di reciproca esclusione ma risultano tra loro complementari, ragion per cui possono essere attivati e proseguire il loro corso in maniera autonoma, con il solo limite derivante dall’eventuale integrale soddisfacimento delle pretese erariali.
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Proseguendo nella disamina dei motivi d’appello formulati dal Caruso, risulta che il medesimo ha sostenuto che:
la vera causa efficiente e determinante del danno erariale andrebbe rinvenuta non già nelle “gravi anomalie della complessiva architettura delle operazioni di finanza straordinaria da lui congegnata” bensì nelle concrete modalità con cui la IBS Forex avrebbe dato esecuzione ai contratti stipulati con l’Amministrazione provinciale, sulle quali avrebbero influito comportamenti fraudolenti (ancora in fase d’accertamento in sede penale) che sarebbero stati tenuti da alcuni amministratori della medesima ditta;
il Giudice di primo grado (aderendo alle tesi della Procura) sarebbe, quindi, incorso in un grave errore di valutazione, in quanto nell’addossare al Caruso la preponderante responsabilità per l’asserito danno erariale, avrebbe ingiustificatamente ignorato la valenza causale che nel determinismo del nocumento patrimoniale subito dalla Provincia sarebbe ascrivibile ai comportamenti illeciti tenuti dai gestori della IBS Forex, comportamenti che, anzi, assumendo valenza esclusiva nella produzione del danno, priverebbero, di converso, di qualsiasi significativa rilevanza le condotte, asseritamente colpose, contestate al Caruso dalla Procura e dal Giudice di primo grado;
in sostanza, il Caruso avrebbe operato sempre in buona fede, venendo tratto in inganno dalle condotte illecite degli amministratori della IBS Forex, senza potersi accorgere dei gravi rischi incombenti sull’integrità dei capitali oggetto d’investimento.
Il Collegio Giudicante non condivide affatto tale prospettazione, in quanto frutto di una valutazione palesemente riduttiva dei fatti oggetto del presente giudizio nonché in contrasto con i consolidati canoni elaborati dalla giurisprudenza in materia di nesso di causalità.
Infatti, come esattamente evidenziato nell’atto di citazione formulato dal P.M. e nella sentenza di primo grado, la “conditio sine qua non” del verificarsi dell’ingente danno erariale dev’essere ravvisata proprio nelle gravi anomalie ed incongruenze insite nella “complessiva architettura” delle operazioni di finanza straordinaria, che è stata congegnata dal Caruso.
Facendo espresso riferimento, onde evitare sterili ripetizioni, a quanto già ampiamente esposto nella parte narrativa della presente sentenza (in cui sono stati illustrati sia il contenuto dell’atto di citazione che le argomentazioni della decisione di primo grado), il Collegio Giudicante reputa che non possa esservi alcun dubbio sul fatto che i vari comportamenti tenuti dal Caruso (nelle fasi di scelta dell’intermediario finanziario, d’individuazione della tipologia degli investimenti dei capitali di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale, di stipulazione delle concrete clausole contrattuali con la IBS Forex e con la Invest Banca, di previsione delle garanzie per la preservazione dell’integrità dei capitali, di monitoraggio dell’andamento degli investimenti ecc.) siano stati, di volta in volta, caratterizzati da notevoli livelli d’imprudenza, d’incoerenza, di negligenza, di violazione delle direttive ricevute nonché d’inosservanza dei canoni di saggia amministrazione delle risorse pubbliche, che l’Amministrazione aveva affidato alle cure del Caruso, confidando nelle sue capacità manageriali e nella sua esperienza in materia di investimenti finanziari.
A tal proposito, basta rammentare, in primo luogo, che il Caruso:
disattendendo i criteri direttivi da lui stesso elaborati nella propria determinazione n.36 del 7.6.2004;
abbandonando le prudenti linee d’investimento seguite, sino al settembre 2006, con la collaborazione di noti, solidi ed affidabili Istituti di credito (Unicredit, Credito Siciliano, Ras Banca ecc.);
ignorando le fondamentali indicazioni dettate dal decreto ministeriale n.389 dell’1.12.2003 (recante il “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Territoriali”), secondo cui, onde tutelare adeguatamente gli interessi pubblici, gli Enti Locali debbono scegliere gli operatori finanziari di cui avvalersi tra i soggetti contraddistinti da un adeguato “merito creditizio”, certificato da “agenzie di rating di livello internazionale”;
omettendo d’effettuare anche una minima valutazione comparativa tra più ditte concorrenti;
ha affidato, senz’alcuna plausibile giustificazione (non potendo certamente ritenersi tale quella d’essersi attenuto alle indicazioni fornitegli da un “broker” palermitano, tale Nicolò Xerra), la gestione dell’ingente capitale, acquisito dalla Provincia mediante la stipula dei prestiti obbligazionari, alla IBS Forex s.p.a., ossia ad una piccola ditta (avente sede unica in Como) che:
era praticamente sconosciuta, in quanto iscritta da pochissimi mesi nell’elenco generale degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 del D.L.vo n.385/1993;
era, quindi, priva di qualsiasi attendibile “merito creditizio”, ossia di concrete, comprovate ed affidabili referenze nel settore degli investimenti finanziari e valutari;
non aveva un livello minimo di solidità, essendo dotata di un capitale sociale assolutamente esiguo (appena 120.000,00 €);
aveva come soci anche soggetti condannati penalmente per reati di natura finanziaria, per truffa ecc..
In secondo luogo, va rilevato che la scelta del Caruso d’investire (per di più avvalendosi di un intermediario finanziario avente le suddette negative caratteristiche) i capitali della Provincia nella compravendita di valute sul mercato interbancario dei cambi (il Forex), notoriamente caratterizzato da accentuata e pressochè imprevedibile volatilità delle quotazioni, era in palese discordanza sia rispetto alle direttive formulate dalla Giunta Provinciale nella deliberazione n.122/32 del 6.5.2004 (in cui era stato fissato come obiettivo imprescindibile quello della preservazione dei capitali, in vista del loro utilizzo per le finalità d’interesse pubblico già preventivate) sia rispetto ad elementari canoni di prudenza e di oculata amministrazione.
A ciò va ad aggiungersi la circostanza che la linea di gestione concretamente individuata dal Caruso, denominata “Privilege”, era, in termini assoluti, la più rischiosa tra quelle proposte dall’intermediario e, quindi, era assolutamente non rispondente alle esigenze di una P.A., la quale non può, per sua stessa natura, consentire che il denaro pubblico possa essere investito in manovre speculative altamente spericolate.
In terzo luogo, va sottolineato che la negligenza e l’imprudenza del Caruso (e parallelamente l’accentuazione del livello di rischio per l’integrità dei capitali pubblici) venivano a lievitare ulteriormente, in quanto nei contratti stipulati dal Caruso con la IBS:
non era inserita alcuna clausola che prevedesse una garanzia d’incremento, anche minimo, dei capitali conferiti dall’Amministrazione od almeno di conservazione del relativo valore nè erano concretamente disciplinati meccanismi di “stop loss” (cioè strumenti di attenuazione dei rischi specifici, finalizzati alla salvaguardia dei capitali investiti, ove si fossero verificati andamenti sfavorevoli nel mercato dei cambi);
era sancito un obbligo, a carico della IBS Forex (che era autorizzata ad operare in piena discrezionalità e senza assumere alcun rischio in proprio), d’avvisare l’Amministrazione Provinciale del verificarsi di minusvalenze soltanto nell’ipotesi in cui l’erosione dei capitali conferiti fosse stata addirittura superiore al 50% del loro ammontare;
veniva prefigurato un sistema di monitoraggio, da parte della Provincia, dell’andamento degli investimenti, che era notevolmente lacunoso, essendo limitato al mero accesso (che venne poi addirittura precluso dalla IBS Forex nel corso dell’anno 2008, senza che il Caruso eccepisse alcunchè) ad una piattaforma informatica gestita dallo stesso intermediario ed all’invio di rendicontazioni periodiche, particolarmente generiche e prive di dati oggettivamente verificabili;
era consentito (v. il documento informativo allegato al secondo contratto, ossia quello stipulato dal Caruso il 22.8.2007) alla IBS Forex di porre in essere non solo operazioni di “gestione in cambi” (ossia effettuare direttamente compravendite di valute estere) ma anche operazioni di “intermediazione in cambi” (avvalersi, cioè, di altre strutture ed istituzioni creditizie o parabancarie, anche estere, le quali rimanevano praticamente ignote all’Amministrazione Provinciale e nei confronti delle quali la medesima non aveva alcuna realistica possibilità d’intervenire, onde evitare iniziative spregiudicate e rie).
Inoltre, la previsione, nell’ambito del contratto di conto corrente bancario stipulato dal Caruso con la Invest Banca, di un vincolo, a carico della Provincia, d’indisponibilità assoluta delle somme ivi versate (al fine di consentire, di converso, un’illimitata operatività gestionale alla IBS Forex) nonchè la mancata attivazione del servizio di “Home Banking Informativo” (che la Invest Banca avrebbe dovuto fornire ove il Caruso l’avesse richiesto) rendevano oggettivamente assai difficoltosa qualsiasi eventuale iniziativa dell’Ente Pubblico finalizzata alla tutela dei capitali conferiti.
In quarto luogo, i profili di grave negligenza e superficialità insiti nei comportamenti del Caruso appaiono evidenti anche nella fase di vigilanza sugli investimenti commissionati alla IBS Forex.
Infatti, benchè dagli estratti conto inviati dalla Invest Banca (presso la quale era aperto il conto corrente sul quale il Caruso provvedeva a versare i capitali e dal quale la IBS Forex attingeva le somme oggetto delle operazioni d’investimento) emergessero sia l’assenza di significativi accreditamenti correlati a plusvalenze sia, per contro, il sistematico superamento di “limiti di marginatura” ragionevolmente compatibili con forme d’investimento funzionali alle esigenze finanziarie di una P.A. nonché una progressiva riduzione del saldo attivo disponibile (sino al suo sostanziale azzeramento), il Caruso non aveva mai reputato necessario assumere iniziative, perlomeno sino all’aprile del 2009, né per ottenere da parte dell’intermediario finanziario esaustivi chiarimenti su tali gravi ed inquietanti anomalie (accontentandosi, invece, dell’invio di “rendicontazioni” assolutamente generiche, informali e prive di dati oggettivamente verificabili in ordine ai risultati degli asseriti investimenti eseguiti) né per interrompere le operazioni d’investimento e neppure per tentare di recuperare tempestivamente, almeno in parte, l’ingentissima somma che aveva affidato in gestione alla IBS Forex e che si stava, in realtà, inesorabilmente volatilizzando.
In conclusione, può tranquillamente affermarsi che in un contesto di tal genere era altamente probabile, se non addirittura scontato, che i capitali appartenenti alla Provincia di Palermo potessero facilmente dissolversi a causa:
o dell’esito infausto di operazioni d’investimento, che erano, per loro stessa natura, particolarmente rischiose ed incompatibili con le esigenze di un’Amministrazione Pubblica;
o di manovre fraudolente di operatori finanziari disonesti, ai quali il Caruso aveva imprudentemente e scriteriatamente concesso un margine di manovra pressochè illimitato;
o di entrambi tali fattori.
In tutti i casi sopra descritti la “conditio sine qua non” nonché la causa efficiente e preponderante del danno erariale va sempre e comunque rinvenuta nelle anomale caratteristiche della “complessiva architettura” delle operazioni di finanza straordinaria, che sono state mal congegnate dal Caruso (nella sua qualità di direttore generale della Provincia, incaricato del “coordinamento di tutte le operazioni di finanza straordinaria” con correlativa delega dei poteri di firma) ed ancor peggio da lui gestite e monitorate.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra illustrati, non ricorrono i presupposti per l’applicazione in favore del Caruso del “potere riduttivo dell’addebito”, di cui all’art. 52 del R.D. n.1214/1934.
Il Collegio Giudicante ritiene, quindi, che l’appello del Caruso debba essere respinto e che vadano integralmente confermate le statuizioni di condanna emesse a suo carico dalla sentenza n.221/2012, le cui argomentazioni e conclusioni risultano, sotto tale profilo, non meritevoli di alcuna censura nonché pienamente condivisibili.
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DISAMINA DA PARTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE DELL’APPELLO DI CALIFANO GIUSEPPE.
La sentenza n.221/2012 risulta, invece, censurabile nella parte in cui ha ravvisato profili di responsabilità amministrativa a carico di Califano Giuseppe, citato in giudizio dalla Procura nella sua qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di Palermo.
A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che emerge inequivocabilmente dagli atti processuali che:
il Califano è stato nominato, per la prima volta, componente del predetto Collegio con delibera del Consiglio Provinciale n.32/C del 28.4.2008, iniziando a svolgere le relative funzioni nel successivo mese di maggio;
i conferimenti, da parte del Caruso, alla IBS Forex dei capitali, destinati ad essere investiti nel mercato interbancario dei cambi, sono stati effettuati nel periodo intercorrente tra l’ottobre 2006 ed il 5 marzo 2008 (mediante accreditamenti sul conto corrente aperto presso la Invest Banca);
come accertato dalle inchieste amministrative esperite sulla vicenda (le cui risultanze sono state analiticamente descritte, tra l’altro, nella dettagliata relazione redatta dal prof. Frisella), i medesimi capitali risultano essersi progressivamente dissolti anteriormente all’ingresso del Califano nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Non si comprende affatto, quindi, come il Califano potesse assumere iniziative per far interrompere i conferimenti dei capitali alla IBS Forex o potesse adoperarsi per tentare d’attenuare le conseguenze rie per le finanze pubbliche, che erano già derivate dalle anomale operazioni di finanza straordinaria gestite dal Caruso.
A ciò deve aggiungersi che non risulta neppure dimostrato che il Califano fosse stato adeguatamente informato di tali operazioni.
D’altro canto, né nell’atto di citazione né nella sentenza di primo grado si rinvengono concreti elementi probatori idonei a smentire la tesi dell’insussistenza di un plausibile nesso di causalità tra il concreto comportamento del Califano ed il danno patito dall’Amministrazione Provinciale.
Conclusivamente, il Collegio Giudicante reputa che:
Califano Giuseppe debba essere assolto da ogni addebito;
debbano essere liquidate in suo favore gli onorari ed i diritti di difesa relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sui gravami (riuniti ai sensi dell’art. 335 del c.p.c.) inoltrati avverso la sentenza n. 221/2012, emessa in data 25.1.2012 dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana:
rigetta l’appello proposto da Caruso Antonino e, per l’effetto, conferma integralmente le statuizioni di condanna pronunziate nei suoi confronti dal Giudice di primo grado;
dichiara inammissibili gli appelli proposti da Rotolo Antonino e da Dalleo Gloria Giuseppa avverso le statuizioni di condanna pronunziate nei loro confronti dal Giudice di primo grado;
condanna il Caruso, il Rotolo e la Dalleo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d’appello, che vengono quantificate, a tutt’oggi, in € 3.206,90, da dividere in parti uguali;
accoglie l’appello proposto da Califano Giuseppe e, pertanto, assolve il medesimo da ogni addebito;
in mancanza di apposita “nota spese”, liquida i diritti e gli onorari di difesa spettanti al Califano (ai fini del loro rimborso da parte della Provincia Regionale di Palermo) nelle complessive misure: di € 5.000,00, per il giudizio di primo grado, e di € 7.000,00, per il giudizio d’appello, importi da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2012.