venerdì 11 ottobre 2013

La Provincia vince in ricorso sul Piano Urbanistico (Ptcp)

La Provincia di Avellino la spunta sui comuni di Ariano Irpino, di Montecalvo Irpino di Zungoli, di Montaguto, di Savignano Irpino, di Carife, di Villanova del Battista e di Greci che avevano presentato ricorso al TAR di Salerno per l'annullamento ella delibera della giunta provinciale n. 184/12 recante l'adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale.


La sentenza era attesa da tempo e costituiva un importante tassello per mettere in discussione il lavoro svolto dall'assessorato all'urbanistica, all'epoca della delibera, condotto dall'Arch. Petracca, segretario provinciale dell'UDC.


I giudici amministrativi del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), Luigi Antonio Esposito, Nicola Durante e Anna Maria Verlengia, con una sentenza pubblicata il 9 ottobre 2013, hanno rigettato il ricorso dei comuni non riconoscendo fondate le motivazione addotte. Infatti per gli estensori della sentenza la consultazione degli enti locali ai fini della condivisione del preliminare di strumento urbanistico, prevista dall’art. 7 del regolamento regionale n. 5/2011, è stata assicurata, dalla Provincia di Avellino, mediante le conferenze territoriali indette in epoca antecedente all’emanazione della delibera di giunta 15.5.2012 n. 65, di approvazione del documento preliminare del PCTP.

Inoltre, ogni doglianza sul punto, dicono i giudici amministrativi, andava tempestivamente mossa avverso la menzionata delibera n. 65/2012, la cui impugnativa risulta eseguita solo col ricorso, notificato il 29.3.2013 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell’atto;

Anche sul mancato coinvolgimento dei comuni ricorrenti nel procedimento di VAS, la norma invocata (ossia, l’art. 2, comma 3, del DPGR n. 17/2009) si limita a prescrivere che l’autorità procedente “tiene conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate”, senza disporre l’obbligo di preventiva consultazione degli enti che tali valutazioni abbiano in concreto operato.

Sulla scelta della scala di rappresentazione 1:25.000 e non le orto-foto in scala 1:10.000 è stato ritenuto espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per ragioni di manifesta irragionevolezza o per travisamento dei fatti.

In merito alla dedotta incompetenza del PTCP a normare, in senso difforme rispetto ai PUC vigenti, gli aspetti edilizi delle aree agricole, va segnalata, in via preliminare, l’assenza di una lesione immediata e concreta in capo ai comuni ricorrenti, posto che, avuto riguardo alla specifica funzione del piano provinciale, le misure di salvaguardia introdotte con l’adozione del PTCP sono destinate ad operare in relazione alla formazione dei nuovi PUC e non in relazione al rilascio di titoli edilizi in conformità ai PUC vigenti. Insomma una sconfitta su tutti i fronti per gli enti locali che conferma, invece, l'operato della Provincia di Avellino.

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