venerdì 4 ottobre 2013

Lapio: Genitore ricorre e vince al TAR per garantire l'assistenza scolastica alla propria figlia.

Quella del 6 settembre scorso è una sentenza che sicuramente farà discutere e costituirà un precedente importante. Parliamo del dispositivo emesso dal TAR di Salerno in merito alla questione sollevata dal sig. De Cristofaro Maietta Luigi, in qualità di genitore della minore De Cristofaro Maietta Adriana, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Marotta contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,l'Istituto Comprensivo "G. Di Feo", in persona del Dirigente Scolastico pro tempore e il Centro Servizi Amministrativi di Avellino, in persona del dirigente pro tempore,per l'annullamento del provvedimento prot. n. 98/ris del 14 settembre 2012 a firma del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "G. Di Feo” con cui alla figlia del ricorrente, frequentante la classe I del predetto istituto, è stata riconosciuta la presenza di un insegnante di sostegno per n. 12 ore settimanali.

IL FATTO - In pratica il genitore lamentava la totale insufficienza del provvedimento scolastico che assegnava un numero esiguo di ore, 12 su 30 ore di presenza settimanale,per l'affiancamento in aula alla minore di un insegnante di sostegno. La presidenza di contro motivava il provvedimento eclusivamente per ragioni di carattere organizzativo, correlate all'insufficiente numero di insegnanti assegnati all'Istituto dal CSA di Avellino.

LA SENTENZA - Da qui, dopo le continue lamentele del genitore, la decisione di ricorrere al TAR di Salerno per dirimere la questione ed i giudici amministrativi hanno motivato la loro decisione, considerando:
- la l. n. 104 del 1992 persegue l’interesse pubblico di garantire, sull’intero territorio nazionale, un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali in favore dei soggetti portatori di handicap;
- alla luce dei principi dettati dalla pronuncia della Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
- il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela nell'ordinamento sia internazionale sia interno, si configura come diritto fondamentale;
- la discrezionalità del legislatore e delle amministrazioni di volta in volta competenti nell'individuare le misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
- la scelta di stabilire un limite massimo di ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento effettivo della sua situazione negli ambiti sociale e scolastico;
- nel caso di specie, non è contestato il grado di gravità dell' handicap di cui la minore ricorrente è affetta (art. 3, comma 3, L. 104/1992), circostanza adeguatamente documentata agli atti della causa e che è di per sé sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda proposta;
- la determinazione di sole dodici ore settimanali di insegnamento di sostegno a favore della minore ricorrente, a fronte di un orario di frequenza settimanale pari a trenta ore, si palese irragionevole e non giustificata, in quanto deriva esclusivamente da ragioni di carattere organizzativo, correlate all'insufficiente numero di insegnanti assegnati all'Istituto da lei frequentato dal CSA di Avellino, mentre trascura del tutto le prioritarie esigenze di salute e di istruzione, costituzionalmente protette, di cui la minore necessita;
- sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto di fruire delle attività di sostegno di cui all'art. 35, comma 7, l. 289/2002, nel rapporto uno a uno.

GLI EFFETTI - La sentenza del tribunale amministrativo salernitano potrebbe avere un effetto a catena sulle centinaia di casi analoghi che purtroppo ci sono nelle scuole della nostra provincia. Una situazione che testimonia in modo chiaro la crisi dei sistemi di servizio sociali dei comuni irpini.

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